La norma costituisce una deroga al principio generale in materia di
rappresentanza contenuto nell'art.
1393, per il quale il terzo ha l'onere di accertare il contenuto del
potere di rappresentanza della controparte.
Ai fini del 2° comma rileva la
conoscenza effettiva, non la semplice conoscibilità.
La
procura, che normalmente viene rilasciata all'institore, assume un valore opposto a quello del diritto comune, in quanto non conferisce i poteri di agire in nome e per conto del rappresentato, ma serve a
limitare quei poteri che derivano direttamente dalla
preposizione institoria.
Questo principio vale in generale per tutte le figure legali di ausiliari dell'imprenditore, quindi anche per i
procuratori ed i
commessi.
Il 2° comma costituisce un'applicazione del
principio di efficacia negativa della pubblicità (v. art. 2193).