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Titolo VII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Del pagamento dell'indebito

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
790 L'indebito oggettivo presuppone, com'è noto, la mancanza di un'obbligazione; ma se col pagamento si è voluto adempiere ad un'obbligazione naturale o ad un'obbligazione contraria al buon costume anche per parte del solvens, non si fa luogo a ripetizione di quanto sia stato pagato. L'irripetibilità del pagamento fatto per adempiere a un'obbligazione naturale (del concetto di obbligazione naturale si è già fatto cenno: n. 557) può farsi valere solo verso la persona capace (art. 2034 del c.c., primo comma): non potendo l'incapace contrarre una valida obbligazione giuridica, a maggior ragione non può rimanere obbligato a tener fermo l'adempimento di un dovere morale, sociale o per cui la legge non consente azione. L'obbligazione naturale, per dar luogo alla soluti retentio, deve essere stata eseguita spontaneamente, cioè decenza coazione; il che, come si è rilevato a proposito del giuoco e della scommessa (n. 756), non era chiaro nell'art. 1237, secondo comma, del codice del 1865, che, con espressione ambigua, richiedeva un pagamento volontario. L'irripetibilità di quanto sia stato prestato in una situazione di turpitudine reciproca o anche imputabile soltanto al solvens (art. 2035 del c.c.), risponde alle finalità dell'ordinamento giuridico, che non può dare tutela a chi non ne è degno. L'indebito soggettivo presuppone il pagamento di un debito altrui creduto proprio per errore scusabile (art. 2036 del c.c.): non è necessaria la riconoscibilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo questa in re per il solo fatto che il solvens non afferma di pagare un debito altrui come terzo adempiente ai sensi dell'art. 1180 del c.c.. E' esclusa la ripetizione quando il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, come era già previsto nell'art. 1146, secondo comma, cod. civ. del 1865; in questo caso il codice stesso ammetteva un'azione di regresso del solvente verso il debitore, ma si è preferito accordare una surrogazione de iure che dà una tutela più immediata, e si è estesa tale surrogazione ad ogni caso in cui la ripetizione, nell'indebito soggettivo, non è ammessa, e quindi anche al caso di errore inescusabile.