L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari(1). Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi [193 disp. att.](2).
Note
(1)
Tale amministrazione è finalizzata all'espletamento del mandato, cioè alla liquidazione dei beni e ripartizione del ricavato: pertanto, ogni atto che persegue scopi diversi costituisce atto che eccede i limiti del mandato (1711 c.c.). Inoltre, i creditori mandatari debbono agire congiuntamente (1716 c.c.).
(2)
Ad esempio, le azioni possessorie (1168 ss. c.c.); mentre è discutibile se possano esercitare le azioni relative ai beni oggetto di cessione che, pur aventi carattere patrimoniale, implichino un margine di discrezionalità in capo al debitore (si pensi, ad esempio, all'azione di annullamento (1441 ss. c.c.).