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Capo XXIII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Del mandato di credito

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
625 La dottrina ha da tempo lamentato la mancanza nel nostro codice di una disciplina del mandato di credito, che ha invece una particolare trattazione nelle legislazioni a titolo germanico, e precisamente nel B.G.B. (§ 778) e nel codice svizzero delle obbligazioni.
Ho perciò accolto la proposta della Commissione reale di farne un regolamento espresso (articoli 698 e 699), ma ho dissentito cerca la impostazione che deve esserne data.
626 Sono note le discussioni e i dubbi che si agitano sulla configurazione di questo istituto. Alla teoria che vuole identificare il mandato di credito con la fideiussione si contrappone l'altro che lo identifica, invece, con il mandato; e accanto ad esse ne è sorta una terza che lo considera un contratto innominato, con caratteri in parte della fideiussione e in parte del mandato.
Il progetto della Commissione Reale, per quanto abbia fatto riferimenti formali al mandato, ha conosciuto al contratto la natura della fideiussione; e, infatti, ha previsto espressamente le responsabilità del cosiddetto mandante come fideiussione di un debito futuro. Da ciò la conseguenza che, in conformità a quanto dispongono il codice tedesco e quello svizzero delle obbligazioni, al mandato di credito dovrebbero applicarsi le norme fondamentali sulla fideiussione.
Ho preferito però fare del mandato di credito un contratto a sé stante. Per quanto, infatti, crei un rapporto fideiussorio tra chi dà l'incarico di fare credito a un terzo e chi lo accetta, rimane sempre da tener presente che esso produce nel cosiddetto mandatario un'obbligazione a concedere un mutuo, obbligazione che assolutamente manca nella fideiussione.
In conseguenza nella formulazione degli articoli ho abbandonato le espressioni di mandato, mandante e mandatario, contenute nel progetto della Commissione reale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
767 Si è data una disciplina particolare al c.d. mandatum de pecunia credendo, al contratto cioè in base al quale taluno si obbliga, in confronto della persona che ne lo richiede, di far credito a un terzo in nome e per conto proprio, verso obbligazione del richiedente di risponderne come fideiussore di un debito futuro. Il contratto è fondamentalmente di garanzia. L'incarico ricorda il mandato; e in conformità degli articoli art. 1723 del c.c., primo comma, e art. 1725 del c.c., si dispone che il richiedente può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire i danni eventuali (art. 1958 del c.c., secondo comma). Ma, a differenza che nel mandato, la persona richiesta di far credito non può rinunziare all'incarico accettato, perché l'accettazione rende obbligatoria la prestazione correlativa, alla quale si contrappone la garanzia dell'altro contraente. Tale situazione esclude che il terzo acquisti diritto verso la persona incaricata di eseguire l'operazione di credito, sia perchè l'obbligo correlativo sta solo di fronte al richiedente, sia perchè costui può revocare l'incarico, bene inteso re adhuc integra, anche se il terzo abbia dichiarato di volerne approfittare. Peraltro, tranne che per quanto concerne la facoltà di revoca accordata al richiedente, il mandato di credito non ha niente a che fare col mandato, perché la prestazione della persona richiesta di far credito consiste nel compiere un atto giuridico per conto proprio (si veda invece e art. 1703 del c.c.). Piuttosto l'obbligazione del richiedente, che risponde come fideiussore del credito concesso al terzo dalla persona richiesta, richiama il rapporto di fideiussione, alle cui regole può farsi ricorso per una disciplina suppletiva.