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Articolo 1859 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sconto di cambiali

Dispositivo dell'art. 1859 Codice Civile

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata(1)(2)

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione»(3).

Note

(1) Si tratta di due azioni diverse e non cumulabili.
(2) Si veda l'art. 66, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).
(3) Si veda il R.D.L. 21 settembre 1933, n. 1345 (Cambiale tratta garantita mediante cessione del credito derivante da forniture), convertito nella L. 15 gennaio 1934, n. 48.

Ratio Legis

Il primo comma si spiega in quanto lo sconto si basa sul principio di autonomia dell'operazione effettuata, per cui, nonostante la cambiale o l'assegno vengano girati, il rapporto sottostante persiste: pertanto, la banca ha i diritti che derivano da tale rapporto fondamentale, come quello di agire verso il cliente per la restituzione della somma. Inoltre, poiché il cliente è tenuto a garantire la solvibilità del terzo (1858 c.c.), egli ha diritto alla restituzione della somma anticipata se il terzo non adempie.
La regola di cui al secondo comma si spiega in quanto, di norma, la tratta non accettata non permette la cessione mediante girata del rapporto di provvista tra traente e trattario, perché prima della accettazione il trattario non si obbliga e l'unico debitore della banca è lo scontatario. Invece la cessione è ammessa dalle leggi speciali che, quindi, sono fatte salve.

Spiegazione dell'art. 1859 Codice Civile

Lo sconto cambiario. Effetti della girata

La norma contenuta nella prima parte dell’articolo costituisce indubbiamente un notevole miglioramento rispetto a quella espressa del progetto del codice di commercio del 1940 all’art. 443. Lì si diceva infatti che “Se lo sconto avviene mediante girata di cambiali, la banca, nel caso di mancato pagamento da parte dell’obbligato o del trattario, ha nei confronti dello scontatario i diritti che competono al possessore della cambiale”. Formula che non riusciva totalmente ad ottenere il risultato e lo scopo di attribuire allo scontante, oltre che l’azione cambiaria, anche l’azione causale derivante dal contratto di sconto.

Con riferimento alla nozione fornita nell’articolo precedente, qui, con l’impiego della formula ipotetica, viene confermata la possibilità che il contratto di sconto possa ottenere la propria stipulazione indipendentemente dalla girata di una cambiale. Tale possibilità conferma poi ulteriormente che il contratto di sconto non può considerarsi immedesimato nella girata del titolo cambiario.

Dopo aver nell’art. 1858 definito lo sconto come contratto mediante il quale la banca concede al cliente un prestito mediante la cessione pro solvendo a se stessa di un credito del cliente verso terzi, il legislatore logicamente fissa positivamente le conseguenze in ordine agli atti attraverso i quali giunge ad espletamento l’operazione stessa. Viene confermato che il legislatore ha voluto adottare per lo sconto il principio dell’autonomia dell’operazione e quindi della preesistenza e permanenza del rapporto di prestito sottostante. Alla girata cambiaria rimane sottostante il rapporto causale costituito dallo stesso contratto di sconto.

Il risultato sancito dal legislatore è peraltro pienamente conforme al principio accolto dalla legge cambiaria (R. D. L. 14 dicembre 1933, n. 1669) all’art. 66, per il quale “se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”.

Data la presenza di un contratto di sconto, rimane esplicitamente esclusa una volontà di novazione, e discende di conseguenza che alla girata deve attribuirsi esclusivamente la funzione di modalità esecutiva del negozio fondamentale. In caso di mancato pagamento del titolo, allo scontante spettano tutti i diritti derivanti dal titolo e quindi l’azione di regresso verso gli obbligati cambiari eventualmente e al tempo stesso – ove non ottenga il pagamento – l’azione causale contro lo scontatario sulla base del contratto di sconto, azione che gli spetterà anche ove i1 pagamento non ottenga l'azione causale sulla base dcl contratto di sconto ; azione che gli spetterà anche ove sia decaduto dall'azione di regresso. La messa in atto dell’ azione causate rimane bensì soggetta al rispetto del meccanismo cambiario e quindi subordinata all'accertamento mediante pro­testo della mancata accettazione o del mancato pagamento, nonché all’ offerta al debitore scontatario della restituzione della cambiale o del suo deposito.

In ordine appunto a tale meccanismo ed al principio per cui per l'esperimento dell'azione causale si ha ancora che essa potrà essere ostacolata dal fatto the la banca scontatrice abbia trascurato di conservare allo scontatario stesso le azioni di regresso che potevano competergli (art. 66, 20 cpv. della Legge cambiaria). Tale obbligo della banca nei confronti del proprio cliente scontatario risulta dalla stessa natura di contratto di cessione pro solvendo insito nel trasferimento del titolo cambiario, in base al quale essa viene ad essere tenuta a preservare to scontatario dal danno eventuale della perdita dei diritti discendenti dal titolo.


Sconto di tratte non accettate o con clausola senza accettazione

Già da tempo la dottrina e la pratica avevano denunciato, in occasione del contratto di sconto, una grave difficoltà discendente precisamente dalla possibilità che la cambiale girata alla banca non venisse accettata oppure per il caso che essa portasse la clausola senza accettazione e ciò particolarmente in ordine alle eventuali controversie che da questa situazione potevano originarsi per effetto del fallimento del traente.

Il legislatore ha voluto esplicitamente eliminare tali controversie e fissare una disciplina idonea alla tutela tanto della banca che dei terzi creditori del traente scontatario.

La giurisprudenza, di fronte allo sconto di tratte non accettate (e lo stesso si dica di fronte alle tratte fornite di clausola senza accettazione ebbe a sostenere che sopraggiunto il fallimento del cliente, a curatore avesse diritto a diffidare il trattario a non accettare la tratta scontata e a non pagare il suo debitore o altri per lui. Riteneva cosi che per effetto del fallimento la banca scontatrice venisse a perdere ogni azione di credito verso il trattario e solo venisse a conservare verso il fallimento soltanto l'azione cambiaria di regresso, se ed in quanto debitamente conservata ed esercitata.

Questa soluzione destava la più netta e decisa opposizione nella dottrina che sosteneva che la conseguenza di ridurre l'azione di regresso alla 501a azione cambiaria, inibendo l'azione diretta extra-cambiaria, fosse del tutto contraria ad ogni fondamento logico e dogmatico. Contro il fondamentale argomento della necessità di tutela dei creditori della massa fallimentare, la dottrina opponeva che lo sconto di una sola (accettata oppure no), significando sconto del credito, e che non dovesse considerarsi sconto di un futuro credito cambiario.

Dato che la girata nello sconto rappresenta non solo il rapporto cambiario tra il traente, girante e giratario, ma anche rappresenta il sottostante rapporto di cessione pro solvendo del primo al secondo, si deduceva che, per quanto finché non intervenga l’accettazione della tratta, il credito non sia un credito cambiario, ciò non comporta che il credito non esista. Per superare le difficoltà opposte dall’intervento della procedura concorsuale si concludeva quindi che la banca scontatrice dovesse dimostrare di essersi attenuta all’art. 1559 del codice civile del 1865 e solo in mancanza di ciò si sarebbe potuto acconsentire lo spossessamento del credito verso il traente, ma non già senza giungere a far scomparire il contratto di sconto,

Nonostante l’ opinione di questa tesi, la giurisprudenza ribadiva la propria tesi trovando forte sostegno nella corrente teorica ostile alla configurabilità nel nostro diritto della figura della cosiddetta cessione della provvista. Dopo l'emanazione del R. D. L. 21 settembre 1931 sulla cambiale tratta garantita mediante la cessione del credito derivante da forniture, si ha la vittoria delle ragioni economiche sulle pregiudiziali dogmatiche in online alla cessione della provvista e si viene a congegnare una disciplina che da un lato elimina le cause di contesa sopra esposte e da un altro lato facilita in mode specifico la tutela delle banche in ordine al contratto di sconto. La disciplina ed il principio da essa previsto espresso da quella legge speciale, trova oggi conferma assoluta nel rinvio che il capoverso dell’ articolo in esame fa alle leggi particolari sulla cessione della provvista per le cambiali non accettate o senza accettazione.

Dalla norma espressa nel capoverso si può trarre la conclusione che nonostante la separazione tra girata del titolo cambiario e contratto di sconto, emergente dalla medesima struttura e del contratto di sconto, per il fine specifico della tutela dei terzi e particolarmente della massa fallimentare, per l'ipotesi di procedura concorsuale a carico del traente, deve prevalere la situazione esteriore risultante dal titolo trasferito e non ancora accettato e conseguentemente deve aversi la perdita di ogni azione di credito verso il trattario. Viene al tempo stesso confermata la possibilità di deviazione da questo risultato per le ipotesi previste dalla legge speciale sulla cessione della provvista, sempre e naturalmente ove siano intervenute le formalità richieste, e di essa cessione si abbia la perfetta validità per il lato formale e particolarmente per il riflesso fiscale,.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1859 Codice Civile

Cass. civ. n. 29464/2018

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare.

Cass. civ. n. 14226/2014

Il contratto di sconto bancario delle cambiali rilasciate al venditore dall'acquirente di alcuni macchinari industriali ricorrendo al finanziamento previsto dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini), non è funzionalmente collegato a quello traslativo della proprietà dei predetti beni, dovendo escludersi che la validità di quest'ultimo condizioni la validità del primo. Trattasi, infatti, di contratto del tutto autonomo rispetto all'originaria compravendita, in cui l'osservanza dello specifico regime previsto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 10 della legge n. 1329 cit., relativo all'individuazione delle macchine mediante contrassegno contenente gli elementi identificativi della compravendita e dei contraenti, da trascriversi sulle cambiali, è finalizzato esclusivamente a garantire il venditore, che può subire effetti pregiudizievoli dalle modalità agevolate di finanziamento dell'acquirente dei macchinari, ed incide unicamente sulla riconoscibilità del privilegio speciale normativamente previsto sui beni oggetto del trasferimento, non già sulla facoltà delle parti, nei limiti della loro autonomia negoziale, di concludere un valido contratto di sconto cambiario anche in assenza del menzionato privilegio.

Cass. civ. n. 12079/2013

In caso di sconto, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinato all'inadempimento del debitore ceduto.

Cass. civ. n. 6687/2006

In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalità.

Cass. civ. n. 13823/2002

Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà.

Cass. civ. n. 4163/1990

In tema di sconto bancario, l'obbligo di restituzione dello scontatario (ex causa od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l'insolvenza di quest'ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull'obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell'obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo obbligo di restituzione resta insensibile all'eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell'ambito di un contratto cosiddetto di «castelletto», e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l'obbligazione sospesa in obbligazione a termine.

Cass. civ. n. 4223/1976

Nello sconto bancario di cambiali, qualora, a seguito dell'inadempimento del debitore cartolare principale e della perdita dell'azione di regresso per la colposa inerzia del notaio, incaricato di levare il protesto, la banca consegua dal cliente la restituzione delle somme prestate, in forza del contratto di sconto, si verifica la retrocessione in favore dello scontatario dei diritti inerenti al credito incorporato nel titolo, ivi compreso quello di agire in via risarcitoria nei confronti del predetto notaio per la perdita dell'azione di regresso contro i precedenti giranti.

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