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Sezione VI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dello sconto bancario

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
745 Lo sconto bancario è configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un determinato credito che quest'ultimo ha verso un terzo, contro cessione pro solvendo del credito stesso, e trattenendo un compenso, corrispondente al saggio dello sconto (art. 1858 del c.c.). La forma più diffusa di sconto è lo sconto cambiario. Essa è regolata dal principio dell'autonomia dell'operazione e quindi dell'esistenza e persistenza del rapporto sottostante di prestito; in modo che la banca, oltre i diritti c. d. cartolari, che le derivano dal legittimo possesso del titolo cambiario, ha anche quelli che le derivano dal rapporto fondamentale, e quindi l'azione causale diretta alla restituzione della somma anticipata (art. 1859 del c.c., primo comma). Altra figura di sconto ha per oggetto tratte documentate; essa pone una relazione tra la merce venduta dallo scontatario e la banca che, mediante lo sconto, anticipa al venditore il prezzo ed entra in possesso dei documenti rappresentativi. Per effetto di tale possesso, la banca ha sulle merci lo stesso privilegio del mandatario (art. 1860 del c.c.; cfr. art. 2761 del c.c., secondo comma) ma non la proprietà delle merci medesime, come taluno ha preferito sostenere: questo trasferimento di proprietà sarebbe contrario alla funzione economica dell'intervento bancario attuato con lo sconto.