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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dei depositi bancari

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
739 Il deposito di una somma di danaro produce trapasso della proprietà del danaro alla banca e obbligo di restituire il tantundem nella stessa specie monetaria (art. 1834 del c.c., primo comma). Di solito, per i depositi di danaro a risparmio la banca rilascia un libretto: in esso devono annotarsi tutte le operazioni, e la sottoscrizione dell'impiegato della banca fa piena prova nei rapporti tra questa e il depositante, purché l'impiegato che ha sottoscritto sia quello che figura addetto al servizio, senza che il cliente abbia l'onere di indagini sulla realtà dell'incarico apparente (art. 1835 del c.c.). Si attribuisco al libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una persona, il carattere di titolo di legittimazione (art. 1836 del c.c.); il che facilita le operazioni, consentendo alla banca di pagare validamente anche senza indagini sui rapporti interceduti tra l'intestatario e il presentatore del libretto, salvi sempre gli effetti del dolo e della colpa grave, a sensi del secondo comma dell'art. 1992 del c.c.. Al minore che abbia compiuto i diciotto anni si è riconosciuta la capacità di compiere le operazioni di deposito a risparmio (art. 1837 del c.c.) generalizzandosi una norma già in vigore per le Casse di risparmio, la quale oggi appare meno eccezionale di fronte al disposto dell'art. 3 che attribuisce al minore, con il compimento dei diciotto anni, piena capacità di agire nel rapporti di lavoro. Come opportuno temperamento si è ammessa l'opposizione del legale rappresentante del minore. Nei depositi di titoli in amministrazione (art. 1838 del c.c.), data la natura dell'oggetto, l'obbligo della custodia si completa con un complesso di altre prestazioni le quali, se attribuiscono alla banca il diritto ad un compenso (art. 1838, terzo comma), addossano però alla stessa dei doveri di diligenza, che non possono essere elusi con patti di esonero (art. 1838, quarto comma). La sanzione di nullità di questi patti tutela la massa dei depositanti e corrisponde agli scopi del contratto, che ha nella sua essenza la finalità di porre a carico della banca la cura di amministrare i titoli e le conseguenze di ogni trascuratezza in cui può fare incorrere l'attività relativa. Senza tale responsabilità i depositanti preferirebbero collocare i titoli in cassette di sicurezza.