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Articolo 1797 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione nei confronti dei giranti

Dispositivo dell'art. 1797 Codice Civile

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [1796, 2012].

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria(1) e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate [94 l. camb.].

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate [1796].

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni [2934](2).

Note

(1) Si vedano gli articoli 49 ss. e 94 ss. del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1699 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
(2) Si discute se il termine decorra dalla vendita o dalla scadenza dell'obbligazione.

Ratio Legis

Il legislatore concede al creditore l'azione di regresso in conseguenza del possesso della nota di pegno.

Spiegazione dell'art. 1797 Codice Civile

Presupposti e modalità dell'azione

L'azione personale nei confronti di tutte le persone indicate ha carattere sussidiario rispetto all'azione reale sul pegno; occorre, cioè, che il possessore abbia prima esercitato lo jus vendendi, con esito nullo o insufficiente per qualsiasi ragione, e l'azione personale competerà per un importo pari a quello rimasto scoperto (onde sembra ovvio ritenere che l'esito della vendita debba essere annotato sul titolo).

Ciò posto, la disciplina dell'azione non è identica in tutte le ipotesi. Infatti, l'azione contro il debitore (emittente o primo girante della nota) e contro i giranti della fede di deposito è soggetta soltanto alla prescrizione triennale, decorrente dalla scadenza del debito, in qualsiasi momento sia stata eseguita la vendita; l'azione contro i giranti della nota di pegno, invece, è soggetta a decadenza ed a prescrizione. La decadenza si verifica se non sia stato levato protesto alla scadenza e se l'istanza per la vendita non sia stata fatta entro quindici giorni dal protesto. La prescrizione decorre dal giorno in cui è avvenuta la vendita, e si compie nei termini stabiliti dalla legge cambiaria: un anno per l'azione del possessore contro i giranti e sei mesi per l'azione del girante che abbia pagato contro i giranti precedenti.

Poiché l'omissione del protesto non è considerata causa di decadenza dall'azione contro il debitore ed i giranti della fede di deposito, e d'altra parte anche quest'azione presuppone l'avvenuta vendita, deve ritenersi che, malgrado la dizione del primo comma dell'art. 1796, la levata del protesto non sia condizione indefettibile per la vendita? Ma sembra certo che, al magazzino, colui che insta per la vendita debba necessariamente dimostrare il mancato pagamento alla scadenza. Tutto ciò potrebbe anche far dubitare del carattere sussidiario dell'azione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1797, e pone in evidenza ancora una volta l'imperfezione delle norme in esame.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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