(1)Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi(2), né agli animali vivi.
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2)
In particolare, in relazione a quanto viene lasciato nel veicolo si distingue, di solito, tra ciò che può esserne considerato pertinenza (817 c.c.) come, ad esempio, l'autoradio, e ciò che non può esserlo perchè vi si trova occasionalmente come, ad esempio, un computer poggiato su un sedile. In tale seconda ipotesi, di regola, non sorge responsabilità a carico del depositario.