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Articolo 1785 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilità per colpa dell'albergatore

Dispositivo dell'art. 1785 bis Codice Civile

(1)L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2) Spesso la colpa si configura quale esistenza di una organizzazione imprenditoriale non sufficiente a garantire la custodia dei beni.

Ratio Legis

Anche in tal caso (v. 1785 c.c.) si prevede un particolare regime di responsabilità a carico dell'albergatore, presumibilmente al fine di indurlo ad adottare un organizzazione idonea alla custodia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1785 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 5030/2014

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall'art. 1783, terzo comma, cod. civ., salvo che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.

Cass. civ. n. 10493/2009

L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe, richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

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