(massima n. 2)
In tema di responsabilità dell'albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, non può essere applicata la limitazione nell'ammontare del risarcimento dovuto al cliente stabilita nell'art. 1783 c.c. ultimo comma ma deve riconoscersi la colpa dell'albergatore e il conseguente obbligo risarcitorio pieno ex art. 1785 bis c.c., nel caso in cui venga sottratta una pelliccia di visone, prelevata dal deposito custodito per la necessità di partire in un'ora incompatibile con la fruizione del servizio a causa della limitazione dell'orario di apertura, dalla camera di un cliente durante la notte alla presenza degli occupanti addormentati e senza segni di effrazione e forzatura della porta d'ingresso, perché pur non essendo esigibile l'attivazione di un sistema di custodia dei beni di valore dei clienti ventiquattro ore su ventiquattro, i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente soprattutto se a tale incompletezza del servizio si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e un difetto di vigilanza sull'accesso in albergo e alle singole camere e sulla custodia delle chiavi o dei passepartout delle camere.