Luogo e spese della restituzione
Il codice determina come luogo della restituzione quello in cui la cosa doveva essere custodita, e formula in termini generali la regola dell'incidenza delle spese di restituzione sul depositante.
La prima regola è opportuna per evitare ogni possibile dubbio circa l'applicazione della regola generale di esecuzione dell'obbligo di consegna di cosa certa e determinata "nel luogo in cui l'obbligo medesimo è sorto" (art. 1182 cpv.). Essa coincide praticamente con la regola del codice abrogato — luogo in cui la cosa si trova — quando il luogo della custodia non sia stato oggetto di apposita pattuizione né risulti determinato onde il debitore è libero di tenerla in deposito dove
vuole; e nuova, invece, in quanto dispone che, quando la custodia debba svolgersi in un luogo comunque determinato, la restituzione deve farsi nello stesso.
Al riguardo possono farsi le seguenti due osservazioni: a) in caso di mutamento ingiustificato del luogo della custodia, ed in quanto sussista un interesse pratico del depositante a ricevere la cosa in un luogo anziché nell'altro, debbono far carico al depositario, malgrado la generica dizione del capoverso dell'art. 1774, le spese di trasporto, perché provocate dalla sua inadempienza rispetto al luogo convenzionale di custodia; b) se, viceversa, il mutamento del luogo della custodia sia stato determinato, nell'interesse del depositante, dalle circostanze urgenti previste dall'art. 1770 cpv., deve ritenersi legittima la restituzione nel luogo attuale, essendo ormai questo il luogo a in cui "la cosa doveva essere custodita", o quanto meno prestandosi tale dizione all'interpretazione suggerita, conforme ad equità.
L'incidenza delle spese di restituzione sul depositante costituisce un capovolgimento della regola generale (art. 1196), giustificato dai normali caratteri del deposito, cioè la gratuità e l'esclusivo interesse del depositante il che naturalmente non autorizza a considerate non scritta la norma ove questi caratteri in concreto non sussistano, ma dimostra la natura dispositiva della norma medesima, cioè la possibilità di un diverso regolamento convenzionale delle spese.
L'art. 1774 si applica anche al deposito di denaro. La diversa regola dettata in via generale dell'art. 1182, 2°cpv., sull'adempimento nel domicilio del creditore delle obbligazioni di somme di denaro, si riferisce infatti alle obbligazioni pecuniarie in senso proprio, e non a quelle di consegnare, o restituire, le monete come specie individue, come necessariamente quelle che formano oggetto del deposito (regolare) di denaro. Qui l'obbligazione di restituzione va trattata come obbligo di consegnare cose certe e determinate, assoggettato in principio alla regola del primo capoverso del citato art. 1182, derogata, per essa, dalla disposizione in esame.