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Articolo 1687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riconsegna delle merci

Dispositivo dell'art. 1687 Codice Civile

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi(1).

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate [1691].

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Note

(1) Gli usi qui considerati sono quelli del luogo dove deve essere effettuata la riconsegna.

Ratio Legis

La norma è volta a specificare le obbligazioni gravanti sul vettore (v. 1678 c.c.). L'obbligo di consegnare al destinatario la lettera di vettura è previsto per consentire a quest'ultimo di controllare i dettagli relativi alla merce.

Spiegazione dell'art. 1687 Codice Civile

Avviso al destinatario e riconsegna

Si precisa in questo articolo il contenuto dell'obbligazione del vettore al luogo di arrivo della merce che consiste: a) nell'obbligo di avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate, b) nell'obbligo di mettere le cose a disposizione del destinatario, c) nell'obbligo di esibire al destinatario la lettera di vettura, ove questa sia stata rilasciata dal mittente.

L'obbligo dell'avviso sta in relazione all'obbligo del mittente di indicare al vettore all'atto della spedizione della merce la precisa destinazione della cosa (art. 1683). L'avviso non è subordinato dal codice ad alcuna forma particolare: può essere dato per lettera, per comunicazione verbale, per telefono. L'obbligo dell'avviso viene meno solamente se la cosa deve essere riconsegnata al domicilio del destinatario, perché in tal caso l'avviso e in re, oppure nel caso in cui il trasporto avvenga sulla base di una lettera di vettura o di una ricevuta di carico all'ordine se il mittente non ha indicato sul documento un domiciliatario nel luogo di destinazione (art. 1691, secondo comma). In caso d'omissione, di ritardo o di irregolarità di avviso — a meno che ciò non dipenda da insufficienti o equivoche indicazioni del mittente
vettore risponde dei danni.

L'obbligo di mettere le cose a disposizione del destinatario è l'obbligo finale del vettore. La messa a disposizione deve avvenire nel luogo, nel termine e con le modalità convenute dal contratto o, in difetto, dagli usi. Deve avere per oggetto le identiche cose consegnate dal mittente al vettore per il trasporto, deve essere totale. L'inadempienza di quest'obbligo importa mora debendi del vettore verso il mittente o, non appena il destinatario abbia richiesto la riconsegna, verso il destinatario (art. 1689).

L'obbligo di esibire al destinatazio la lettera di vettura (l'originale di essa), se rilasciata dal mittente, ha lo scopo di permettere al destinatario di controllare la provenienza, l'oggetto e le condizioni del trasporto, in relazione a quanto egli possa avere negoziato col mittente, e a fare il raffronto col duplicato della lettera di vettura, in quanto gli sia stato già trasmesso dal mittente. L'obbligo del vettore relativo alla lettera di vettura, non va però oltre l'esibizione. Un obbligo di consegna della lettera di vettura al destinatario, come era previsto dall'abrogato codice di commercio (art. 407), non esiste secondo il nuovo codice, il quale ha considerato che l'originale della lettera di vettura, debba restare presso il vettore, come prova dell'eseguito trasporto. In relazione a ciò è anche diversamente regolato il momento del trapasso dei diritti nascenti dal contratto di trasporto dal mittente al destinatario (art. 1689).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1687 Codice Civile

Cass. civ. n. 32976/2022

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

Cass. civ. n. 13374/2018

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 21850/2017

Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata.

Cass. civ. n. 23173/2014

In materia di trasporto di cose, l'art. 1687 cod. civ. non prescrive particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate, sicché essa può anche avvenire con modalità diverse dallo scarico delle cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che il vettore, il quale si era limitato ad accettare la consegna del contenitore, senza però procedere alla rimozione dei sigilli di apertura con successivo scarico della merce ivi contenuta, non avesse assunto in relazione ad essa alcun obbligo di custodia).

Cass. civ. n. 25117/2010

La "messa a disposizione" prevista dall'articolo 1687 c.c. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, crei è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato.

Cass. civ. n. 4195/2010

La "messa a disposizione", quale obbligazione accessoria e funzionale all'esecuzione del contratto di trasporto prevista dall'art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito a trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l'apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l'onere, per liberarsi dal suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell'art. 1690, primo comma, c.c. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della ditta autotrasportarice che, eseguito il trasporto fino a destinazione, aveva lasciato la merce nei timor chi di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità, merce che era stata trafugata da ignoti nell'area di parcheggio, prima che venisse scaricata nel luogo indicato dal destinatario, con la conseguenza che, fino al compimento di tale prestazione, essa si sarebbe dovuta considerare rimasta ancora nella sfera di detenzione e, perciò, di sorveglianza dello stesso vettore).

Cass. civ. n. 5700/1999

La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento. Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull'acquirente finale.

Cass. civ. n. 10392/1991

Nel trasporto di cose il vettore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1687 c.c., di dare avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate e correlativamente anche del loro mancato arrivo nel caso di perdita durante il viaggio. Ne consegue che sullo stesso vettore, convenuto dal mittente con fazione di danno per la perdita durante il viaggio delle cose consegnategli, incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi ed agli effetti previsti dall'art. 1689 c.c.

Cass. civ. n. 9357/1990

Il servizio di cosiddetto handling negli aereoporti, che ha oggetto una serie di attività volte all'assistenza a terra dei passeggeri ed allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci, senza comportare una dipendenza o «proposizione» dell'impresa che esercita il detto servizio rispetto alla società che effettua il trasporto, costituendo i servizi da quest'ultima autonomamente prestati in forza del relativo contratto con il vettore non un accessorio del contratto di trasporto, che si esaurisce con l'arrivo dell'aereo nell'aeroporto, bensì oggetto dei distinti rapporti obbligatori caratterizzati dalla prestazione di cui il vettore necessiti. Pertanto, in ipotesi di trasporto di merce, con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di handling (con l'obbligo di questa di custodirle e di restituirle al destinatario) si perfeziona tra i predetti soggetti un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, in caso di avaria della merce nella fase di deposito, è legittimato a proporre, nel termine di prescrizione proprio di tale contratto, l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'impresa esercente l'handling.

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