(massima n. 1)
La "messa a disposizione" prevista dall'articolo 1687 c.c. è un'operazione inerente al trasporto, consistente nel mettere a terra la cosa trasportata nel luogo di destinazione indicato nel contratto, crei è normalmente obbligato il vettore, che può essere peraltro convenzionalmente posta carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto - collegato o complementare a quello di trasporto - con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della cosa trasportata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, particolarmente quando tali operazioni siano talmente complesse da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato.