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Articolo 1686 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto

Dispositivo dell'art. 1686 Codice Civile

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti(1) o soverchiamente ritardati(2) per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni(3) al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'articolo 1514 [77 disp. att.], o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita [83 disp. att.].

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto [1672], salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito [1690].

Note

(1) In analogia alla previsione dell'art. 1256 del c.c. si può ritenere che l'impossibilità in questione si abbia quando l'impedimento non può essere superato o rimosso con lo sforzo diligente (1176 c.c.) cui il debitore è tenuto.
(2) Cioè esageratamente ritardati: questo significa che l'inizio o la prosecuzione del trasporto divengono privi di interesse per il mittente.
(3) La previsione è speciale rispetto alla disciplina generale (1453 c.c.) in quanto, oltre alla risoluzione, prevede anche la possibilità di chiedere istruzioni al mittente. In conseguenza di tale richiesta il mittente può anche esercitare il proprio diritto di contrordine (1685 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a stabilire gli obblighi del vettore per non incorrere in responsabilità nel caso in cui sia impedito nella consegna per circostanze a lui non imputabili. Egli deve chiedere istruzioni al mittente in quanto è questi ad essere ancora proprietario delle cose da consegnare (v. 1689, 1690 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1686 Codice Civile

Impedimenti al trasporto

L'art. 1686 disciplina il rischio dei sopravvenuti impedimenti del trasporto, per causa non imputabile al vettore.
Il vettore ha diritto in tal caso solo al rimborso delle spese, nel caso di trasporto non iniziato, o al porto proporzionale al percorso compiuto, nel caso di trasporto interrotto durante il viaggio, indipendentemente dalla considerazione se il percorso parziale possa avere per il mittente una proporzionale utilità. All'ipotesi di impedimento assoluto del trasporto, viene equiparato l'impedimento temporaneo, sempre derivante da causa non imputabile al vettore, se ciò determini un soverchio ritardo.
Inoltre, invece di far luogo alla risoluzione del contratto, la legge impone l'obbligo al vettore di informare il mittente appena l'impedimento si verifichi e rimette alla volontà del mittente disporre la manutenzione del contratto dando alla cosa diversa destinazione o facendola ritornare al luogo di partenza.

In relazione a ciò l'art. 1686 impone al vettore espressamente l'obbligo di provvedere alla custodia della cosa, nell'attesa delle istruzioni del mittente. Solo in caso di impossibilità di chiedere ulteriori istruzioni al mittente o di impossibilità di eseguirle, il contratto si risolve con l'obbligo del vettore di depositare la cosa presso un terzo, e con la facoltà di venderla, a norma dell'art. 1515, qualora si tratti di cosa soggetta a rapido deperimento, salvo in ogni caso l'obbligo del vettore di informare il mittente.

L'ultimo comma dell'art. 1686 prende poi in considerazione anche l'ipotesi che il caso fortuito porti non solo all'interruzione del trasporto, ma anche alla perdita totale della cosa. In questo caso mentre il mittente deve portare il rischio della perdita della cosa (art. 1693), è giusto che il vettore porti il rischio della perdita del prezzo del trasporto (anal. art. 1672).
Per tutti gli effetti previsti dall'art. 1686 la prova del fatto liberatorio spetta naturalmente al vettore, debitore del trasporto, secondo i principi generali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1686 Codice Civile

Cass. civ. n. 11840/1992

Nel trasporto di cose (nella specie, ferroviario), l'obbligo del vettore di custodire la merce (artt. 1686-1693 c.c.), che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell'inizio o prosecuzione del trasporto (artt. 1686-1690 c.c.) comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell'eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo (nella specie, creditore del destinatario) ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, alla esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse (art. 1693 c.c.), non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell'esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce (Nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie) provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all'inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l'imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell'art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l'avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna).

Cass. civ. n. 1288/1981

Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l'adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate —l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 cod. civ.

Cass. civ. n. 2093/1978

Quando le merci, oggetto di un contratto di trasporto, siano state messe a disposizione del destinatario nel luogo pattuito, il loro mancato scarico e collocamento in deposito non possono essere imputati al vettore per omessa richiesta di istruzioni al mittente ai termini dell'art. 1686 c.c. che disciplina gli impedimenti nell'esecuzione del trasporto, dovendosi fare riferimento all'art. 1690 c.c., che regola le varie ipotesi di impedimenti verificatesi nella fase della riconsegna, ed accertarsi se i suddetti eventi, con il correlativo aggravio di spese, siano da ricollegarsi a colpa del vettore per essersi reso inadempiente agli obblighi derivantigli dal contratto. 

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