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Articolo 1682 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Dispositivo dell'art. 1682 Codice Civile

Nei trasporti cumulativi(1) ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso(2).

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Note

(1) Si ha trasporto cumulativo quando più vettori successivi assumono, con un unica stipula, l'obbligazione indivisa di effettuare il trasporto (v. 1700 c.c.). Esso si distingue dal subcontratto in cui il primo contraente assume l'obbligo di eseguire l'intera prestazione.
(2) La norma configura una eccezione alla solidarietà che vige, di regola, nelle obbligazioni indivisibili (1317 c.c.).

Ratio Legis

Nel caso in cui il percorso consti di tratte compiute da vettori diversi, è possibile imputare la responsabilità a chi effettua la singola tratta in quanto il viaggiatore può verificare il modo in cui il contratto è eseguito (ciò a differenza del trasporto di cose, 1700 c.c.).
Tuttavia, poichè si tratta di obbligazione indivisibile, è ragionevole che il danno per ritardo o interruzione del trasporto si determini in relazione a tutto il percorso.

Spiegazione dell'art. 1682 Codice Civile

Trasporti cumulativi

L'art. 1682 prende in particolare considerazione la responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi di persone. Sono considerati tali i trasporti, in cui la prestazione di trasporto viene assunta in virtù di unico contratto e indivisibilmente da una pluralità, di vettori successivi, rappresentati nella stipulazione del contratto dal primo vettore. La disposizione dell'art. 1682 ha la portata di escludere per i trasporti cumulativi di persone il vincolo di solidarietà tra i vettori successivi, che risulterebbe presunto dall'art. 1294, e che per i trasporti cumulativi di cose è espressamente riconosciuto dall'art. 1700. Ciò è imposto dalla particolare gravità della responsabilità del vettore nel trasporto di persone e anche dalla considerazione che nel trasporto di persone l'identificazione del vettore responsabile del danno è normalmente accertabile dal viaggiatore stesso.

Nel contratto di trasporto cumulativo di persone pertanto ogni vettore risponde solo per il fatto proprio, pur restando fermo il principio, derivante dall'indivisibilità del trasporto, che il danno per il ritardo e per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Non devono naturalmente confondersi con i trasporti cumulativi i contratti di trasporto in cui l'intero viaggio sia assunto da un solo vettore, e sia da questi fatto eseguire a proprio nome e a proprio rischio da piu subvettori successivi, nel qual caso di fronte al viaggiatore risponde solo il vettore assuntore dell'intero trasporto (art. 1228), né i contratti di trasporto con uno o piu vettori stipulati da un commissionario di trasporti per conto del viaggiatore (agenzie turistiche), nel qual caso responsabili del trasporto per i rispettivi percorsi sono solo i vettori, mentre il commissionario risponde solo per la scelta dei vettori e per l'idoneità dei contratti stipulati, secondo norme analoghe a quelle che valgono per il contratto di spedizione (art. 1737 segg.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1682 Codice Civile

Cass. civ. n. 2529/2006

La figura del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinata dall'art. 1700 c.c., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell'accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare).

Cass. civ. n. 4082/1977

Il contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dall'unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente.

Cass. civ. n. 1148/1964

Non rientra nella figura del trasporto cumulativo di persone, agli effetti della responsabilità prevista dall'art. 1682 c.c., l'ipotesi in cui il vettore iniziale assuma in nome proprio, di fronte al viaggiatore, l'obbligo di provvedere all'intero trasporto, facendolo e seguire in parte da altri vettori. Siffatto caso ricorre particolarmente nei servizi turistici che, assunti da unica impresa sono da questa affidati, per tratti successivi di percorso, ad altre imprese, nonché per servizi di trasbordo, in caso d'interruzione di linee ferroviarie (servizi affidati, dall'amministrazione ferroviaria, ad imprese automobilistiche) anche in tale ipotesi, si attua, in un certo senso, la cooperazione tra vettori successivi, ma non sussiste, per il viaggiatore, una pluralità di vettori in quanto, nei confronti di esso, si obbliga soltanto il vettore iniziale, il quale agisce come imprenditore che affida ad altri vettori l'adempimento di parte dell'obbligazione da esso assunta, con la conseguenza che nessun vincolo si crea tra i vettori successivi ed il viaggiatore, che ha stipulato unico contratto di trasporto con il vettore iniziale, i cui rapporti con i vettori successivi restano del tutto estranei al viaggiatore in tal caso il vettore iniziale, che ha agito come imprenditore, e unico responsabile per i danni arrecati al viaggiatore, anche se non sono stati causati da propri dipendenti, bensì da vettori successivi, sui percorsi loro affidati ed i subvettori, che provvedono al trasporto mediante la propria autonoma organizzazione, restano obbligati soltanto verso il vettore iniziale.

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Anonimo chiede
martedì 25/10/2016 - Puglia
“Tra il Signor R. (e la sua onlus) e la nostra famiglia non esiste alcun tipo di contratto scritto per il servizio di trasporto che ci sia mai stato sottoposto per accettarlo e firmarlo!
Precedentemente al suo arrivo qui da noi usufruivamo del servizio di un'altra Cooperativa di trasporto dializzati ed ambulanze, la quale sottoponeva all'attenzione di mio padre un modulo da firmare per il tragitto e l'orario delle corse con cadenza mensile, cosa che adesso non avviene più con il nuovo servizio di trasporto. Siamo stati costretti a cambiare il trasporto perché mio padre se ne lamentava un po troppo e troppo spesso: una volta gli hanno fatto sbattere la testa contro lo spigolo del tetto auto per entrarci, un'altra volta ha sbattuto la testa al soffitto interno auto per un dosso preso in velocità, buche e tragitti in velocità lo hanno fatto spaventare più e più volte e non se l'è più sentita di ballare in continuazione! Adesso tutto questo non si verifica quasi più ma sono sorti altri problemi.
Tra me e la Onlus del signor R. esisteva un documento di cui lui me ne ha parlato come una semplice formalità per poter accedere alla sua onlus e prestare servizio in ambulanza. Ho scoperto che per entrare in ambulanza servono molti altri requisiti teorici e pratici che "non ho" oltre il semplice attestato di BLSD: senza un minimo di esperienza od esercitazione o spiegazione degli apparati interni al mezzo mi son trovato nella spiacevole situazione in cui avevamo la vittima di un incidente automobilistico che lamentava dolori al petto e mancanza di respirazione e quando il medico mi ha chiesto di somministrare ossigeno io non sapevo cosa fare!!
Mi ha detto che dovevo stare li da lui tutti i giorni ma non avevo ne orario di lavoro ne compiti da sbrigare e me lo ha detto solo alla fine. Non ho mai visto lo statuto, non ho firmato nient'altro oltre quel semplice pezzo di carta iniziale. Ho chiesto al patronato di poter spedire per raccomandata la lettera di dimissioni volontarie (che allego) e avendo ottenuto consenso positivo l'ho spedita. L'equipaggiamento a me assegnato composto da una tuta speciale con il logo personalizzato, maglietta personalizzata, scarpe antinfortunistiche non le vuole ritirare e continua a rimandare l'occasione”
Consulenza legale i 31/10/2016
Va in primo luogo chiarito il significato di quanto esposto nella precedente consulenza laddove si è ragionato sull’esistenza o meno di un “contratto”.
Non tutti i contratti richiedono, infatti, la forma scritta: il contratto di trasporto, ad esempio, è a forma libera, nel senso che può essere validamente stipulato anche in forma orale: il fatto, comunque, che non sia intervenuta alcuna pattuizione scritta non significa certo che il vettore sia esonerato dal rispetto delle norme del codice civile relative al trasporto, in questo caso di persone (articoli 1682 e 1682).

L’articolo 1681 cod. civ., in particolare, stabilisce una precisa responsabilità a carico del vettore per i sinistri occorsi al trasportato durante il viaggio, derivanti da difettoso funzionamento dell’attività organizzativa ed esecutiva necessaria per l’attuazione del trasporto, e ciò anche qualora quest’ultimo sia gratuito: nel caso di specie, quindi, andrebbe verificato attentamente se possano esistere dei profili di responsabilità in questo senso a carico del vettore per i danni fisici subìti dalla persona anziana trasportata, responsabilità che potrà eventualmente essere ancora fatta valere entro il termine di decadenza di 5 anni dal verificarsi del fatto dannoso.

Per quanto riguarda il documento che la ONLUS ha fatto firmare, e che si sostanzia – stando alla lettera dello stesso – nella semplice dichiarazione di prestare servizio in ambulanza come volontario, vanno fatte alcune osservazioni.

In primo luogo tale dichiarazione è assolutamente inutile e priva di valore giuridico: la prestazione di servizio gratuito non richiede una dichiarazione scritta e, ciò che più rileva, quando il motivo per cui viene richiesta è quello di evitare responsabilità in ordine al mancato rispetto delle norme in materia di lavoro (ad esempio, il tipo di rapporto è, a tutti gli effetti, di natura subordinata ma il datore di lavoro vuole evitare gli obblighi e le responsabilità connesse a quest’ultimo, facendo firmare una liberatoria in cui il lavoratore attesti che la natura del rapporto è diversa), è del tutto ininfluente, perché il Giudice del Lavoro ha il potere di accertare la reale natura del rapporto di lavoro di fatto in essere tra le parti anche se queste ultime hanno dato un nome diverso al rapporto stesso.
In buona sostanza, bisognerebbe verificare se nel caso concreto in esame esisteva non una prestazione di natura volontaristica ma un vero e proprio rapporto di lavoro (in tal caso, occorrerebbe incaricare un avvocato giuslavorista per gli accertamenti del caso e per individuare eventuali responsabilità a carico della ONLUS).

Sicuramente c’è stata una irregolarità nel rapporto apparentemente associativo: è fuor di dubbio, infatti, che la menzionata dichiarazione sottoscritta dal volontario non può essere qualificata come un atto di adesione all’associazione. Pertanto, non esistendo in realtà alcun rapporto associativo, la prestazione del servizio di soccorso in ambulanza ha assoggettato il volontario in buona fede ad un grosso rischio, non solo civile ma soprattutto penale. E ciò non tanto perché agiva in nome di un’associazione della quale non era formalmente parte (con rischio, peraltro, che la stessa associazione si rivalesse contro di lui in caso di danni a terzi) ma soprattutto perché privo della formazione necessaria.

La formazione di un volontario soccorritore in ambulanza non richiede necessariamente il BLSD (ad esempio la Croce Rossa non lo richiede per i volontari semplici): tutto dipende dalle normative, in genere regionali, seguite dalle varie associazioni; in ogni caso esistono delle linee guida che dettano i requisiti minimi necessari per questa figura: stando al testo del quesito non è stata fornita al soccorritore (che si è arrangiato per conseguire il BLSD) alcuna formazione specifica, e ciò – lo si ribadisce – lo ha esposto ancora di più ad una responsabilità molto pesante.

Se fortunatamente, come pare di capire, il soccorritore è tuttavia già “uscito” dall’associazione (se così si può dire, dato che non vi è, in realtà, mai entrato) senza che mentre era convinto di farne parte fosse successo alcunché, non si ravvisano elementi (a parte quello già evidenziato relativo a possibili azioni avanti al Giudice del Lavoro) per far valere responsabilità di qualche tipo nei confronti del titolare della ONLUS; se non esiste, cioè, alcun tipo di danno (a terzi o al volontario stesso) che sia derivato dall’attività di soccorso in ambulanza o comunque dal rapporto con la ONLUS in questione, non vi sono margini per agire.

Le “dimissioni” (anche se il termine è improprio) non devono essere accettate per avere validità ed efficacia; per quel che riguarda il materiale e/o il vestiario, infine, se il titolare della ONLUS non vuole ritirarlo, per liberarsi da ogni responsabilità l’ex soccorritore dovrà spedirlo alla sede della ONLUS o comunque provvedere lui direttamente a riconsegnarlo, possibilmente in un luogo in cui è sicuro che possa essere ritirato da chi di dovere, previo avviso mediante raccomandata (così da avere la prova che controparte ne è stata informata).