L'estinzione del mandato congiuntivo
Come si è detto nella spiegazione dell'art. 1716, la volontà di coloro che devono agire congiuntamente è in dipendenza reciproca. Conseguentemente il mandato congiuntivo come non ha effetto se non è accettato da tutte le persone alle quali è stato conferito così si estingue per tutti se dopo che si è costituito si verifica una causa di estinzione che concerna anche uno solo dei mandatari.
Nell'uno e nell'altro caso è decisiva la considerazione dell'attività comune e congiunta di tutti i mandatari, che può essere in funzione non solo dell'interesse del mandante ma degli stessi mandatari, come in affari di particolare difficoltà o complessità, in cui ciascuno dei mandatari può avvertire la necessità che l'opera sua sia fiancheggiata da quella degli altri. È fatta sempre salvezza della volontà contraria. Perciò se si conviene che il mandato ha effetto anche senza l'accettazione di tutti coloro a cui l'incarico è conferito ovvero che il mandato deve durare nonostante si estingua per uno dei mandatari, in realtà, com'è detto nella relazione ministeriale (n. 715), si rinuncia alla partecipazione di chi rifiuta o cessa dall'incarico e il rapporto si concentra nelle persone di coloro che accettano o rimangono.
La definitiva impossibilità da parte di uno dei mandatari di partecipare all'esecuzione del mandato estingue ugualmente per tutti il rapporto (arg. 1256).
Come si devono comportare i mandatari estranei alla causa di estinzione
Quando si verifica la causa di estinzione per uno solo dei mandatari gli altri debbono comportarsi come il mandatario unico in caso di estinzione del mandato. Essi devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di lui i provvedimenti richiesti dalle circostanze (arg. art. 1728, comma 2°). Applicabile è anche l'art. 1729. Perciò gli atti che gli altri mandatari hanno compiuto prima di conoscere l'estinzione del mandato, sul presupposto che all'esecuzione di essi si procedesse anche in conformità delle volontà del mandatario per cui si è verificata l'estinzione, rimangono validi nei confronti del mandante.