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Articolo 1730 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Estinzione del mandato conferito a pił mandatari

Dispositivo dell'art. 1730 Codice Civile

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente(1) si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari(2)(3).

Note

(1) Si tratta del c.d. mandato congiuntivo (1716, comma 1 c.c.).
(2) Se la causa di estinzione è una di quelle previste dall'art. 1728, comma 2 c.c., è discutibile se gli obblighi ivi previsti ricadano sui suoi eredi ovvero sugli altri mandatari.
(3) Se, invece, il mandato è disgiuntivo, (v. 1716 c.c.) opera la regola opposta.

Ratio Legis

L'estinzione del mandato congiuntivo si spiega proprio in quanto i mandatari sono chiamati ad operare insieme.

Spiegazione dell'art. 1730 Codice Civile

L'estinzione del mandato congiuntivo

Come si è detto nella spiegazione dell'art. 1716, la volontà di coloro che devono agire congiuntamente è in dipendenza reciproca. Conseguentemente il mandato congiuntivo come non ha effetto se non è accettato da tutte le persone alle quali è stato conferito così si estingue per tutti se dopo che si è costituito si verifica una causa di estinzione che concerna anche uno solo dei mandatari.

Nell'uno e nell'altro caso è decisiva la considerazione dell'attività comune e congiunta di tutti i mandatari, che può essere in funzione non solo dell'interesse del mandante ma degli stessi mandatari, come in affari di particolare difficoltà o complessità, in cui ciascuno dei mandatari può avvertire la necessità che l'opera sua sia fiancheggiata da quella degli altri. È fatta sempre salvezza della volontà contraria. Perciò se si conviene che il mandato ha effetto anche senza l'accettazione di tutti coloro a cui l'incarico è conferito ovvero che il mandato deve durare nonostante si estingua per uno dei mandatari, in realtà, com'è detto nella relazione ministeriale (n. 715), si rinuncia alla partecipazione di chi rifiuta o cessa dall'incarico e il rapporto si concentra nelle persone di coloro che accettano o rimangono.
La definitiva impossibilità da parte di uno dei mandatari di partecipare all'esecuzione del mandato estingue ugualmente per tutti il rapporto (arg. 1256).


Come si devono comportare i mandatari estranei alla causa di estinzione

Quando si verifica la causa di estinzione per uno solo dei mandatari gli altri debbono comportarsi come il mandatario unico in caso di estinzione del mandato. Essi devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di lui i provvedimenti richiesti dalle circostanze (arg. art. 1728, comma 2°). Applicabile è anche l'art. 1729. Perciò gli atti che gli altri mandatari hanno compiuto prima di conoscere l'estinzione del mandato, sul presupposto che all'esecuzione di essi si procedesse anche in conformità delle volontà del mandatario per cui si è verificata l'estinzione, rimangono validi nei confronti del mandante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1730 Codice Civile

Cass. civ. n. 18194/2003

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal presidente del tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811 c.p.c., il quale, prevedendo la possibilitą di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuitą del procedimento arbitrale, dato che esso non č riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuitą nell'attivitą dei due collegi. (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).

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