Riscatto contro gli eredi del compratore
Gli eredi del compratore, ciascuno per la propria parte, succedono nell' obbligazione del compratore di tollerare il riscatto, di subire cioè da parte del venditore l'esercizio della condizione risolutiva potestativa del riscatto. Perciò, sin quando la cosa venduta è indivisa fra coeredi, il riscatto contro ciascuno di essi può essere esercitato solo per quanto ciascuno è erede.
Avvenuta invece la divisione, ed attribuita ad uno solo degli eredi la cosa venduta, il riscatto può ormai esercitarsi per la totalità solo contro colui cui la cosa venduta è stata assegnata: nello stesso modo che l'azione ipotecaria del creditore si esercita contro quel solo coerede che ha avuto la cosa ipotecata o gravata di pegno: art. 754 cod. civ.
Danno
È possibile che l'erede, cui è stata assegnata la cosa venduta con patto di riscatto, abbia un danno dall'esercizio del riscatto, poiché in luogo della cosa avrà una somma di danaro.
Certo nel computo delle quote dev'essersi tenuto conto che la cosa a lui attribuita poteva essergli tolta per l'esercizio del patto di riscatto. Se se ne è adeguatamente tenuto conto, di nulla può lamentarsi i coerede assegnatario della cosa: se non se n'e tenuto conto, egli ha azione contro i coeredi se ne risente danno, entro i limiti stabiliti dall'art. 763 cod. civ. per la rescissione per lesione.