Nozione del contratto plurilaterale
L'articolo, che non trova riscontro non solo nel codice abrogato, ma neppure nel progetto del 1936, considera la nullità di quel particolare tipo di contratto che, con un'espressione poco perspicua, ma ormai entrata nell'uso comune, viene detto contratto plurilaterale.
Dal contenuto dell'articolo interpretato in relazione alla rubrica, risulta che il contratto plurilaterale sarebbe individuato da queste due note essenziali: a) la presenza di più di due parti; b) il fatto che queste parti perseguono uno scopo comune. Questa concezione del contratto plurilaterale, che ritorna negli articoli 1446, 1459 e 1466 cod. civ., non si armonizza però ne con la concezione del contratto plurilaterale adottata in altra sede dallo stesso codice né con la concezione della dottrina. Nell'art. 1321 cod. civ., il legislatore, prevedendo che entrino a comporre il contratto più di due parti, sembra limitarsi a richiedere solo la prima delle note di cui all'art. 1420 cod. civ.; la dottrina poi trascura, in genere, senza altro questa nota, insegnando che il contratto plurilaterale, di cui esempio classico ed eminente è il contratto di società, presenta come unico ed effettivo connotato il fatto che mediante esso le parti perseguono uno scopo comune, nulla importa i1 fatto che le parti siano due sole o più.
Premesso ciò, è innegabile che in linea teorica è esatta la concezione della dottrina, giacché è illogico pensare che uno stesso contratto, ad esempio il contratto di società, rientri o meno nella figura del contratto plurilaterale a seconda della circostanza, meramente accidentale e secondaria, che i partecipanti siano più di due o due soli. D'altro canto va rilevato che il nostro legislatore, come risulta dalla norma in esame e dalla stessa espressione «plurilaterale», considera essenziale anche la nota della pluralità delle parti, e a questa concezione legislativa l'interprete deve rifarsi.
Effetti della nullità del vincolo di una delle parti
Dato un contratto plurilaterale sorge il problema se sussista una relazione di condizionalità reciproca tra le varie vicende prodotte dal contratto. Il problema è risolto dal legislatore in base al principio generale della conservazione del contratto. La regola è che la nullità del vincolo di una delle parti non importa la nullità dell'intero contratto plurilaterale; l'eccezione, che quindi deve essere provata, è la nullità dell'intero contratto, il che avviene quando la partecipazione della parte il cui vincolo è colpito da nullità deve, secondo le circostanze, ritenersi essenziale. Si può osservare che la nullità di cui all'articolo in esame non è, in sostanza, che un caso particolare di nullità parziale e quindi l'articolo stesso poteva essere omesso, facendosi rientrare la materia sotto la disciplina generale dell'art. 1419 cod. civ. Non si comprende infatti la necessità di una norma speciale: è molto difficile, per non dire impossibile, spiegare in maniera soddisfacente per quale motivo l'artiticolo 1420 cod. civ. diverga, nella formulazione e, in parte, anche nella sostanza, rispetto all'art. 1419 cod. civ. Mentre l'art. 1419 cod. civ. fa riferimento alla volontà ipotetica delle parti, e non pone alcuna restrizione circa gli elementi in base ai quali individuare detta volontà ipotetica, l'art. 1420 c.c. si limita invece a dire che la partecipazione non deve ritenersi essenziale, e specifica che l'indagine circa detta essenzialità deve essere fatta in relazione alle circostanze del contratto. L'unica spiegazione un poco plausibile del fatto che nel1'art. 1421 si prescinde, o, per lo meno, non si tiene conto esclusivamente della volonta ipotetica, può rinvenirsi nel fatto che, data la possibilità che al contratto plurilaterale intervengano numerose parti, ben rara è l'ipotesi che tutte le altre parti non avrebbero voluto il contratto se avessero previsto la nullità del contratto in ordine al vincolo di una di esse, onde si sarebbe posto il delicato problema del criterio da seguire in caso di divergenza delle varie volontà ipotetiche.
E’ da avvertire, da ultimo, che l’art. 1420 prevede solo il caso che la nullità parziale riguardi il vincolo di una delle parti, ma non è dubbio che la stessa norma debba applicarsi in caso di nullità del vincolo di più parti.