(massima n. 1)
Nel contratto plurilaterale doveva ritenersi valida ed efficace la clausola con la quale una delle parti presta adesione preventiva alle modifiche che le altre intendessero introdurre nel contesto del contratto, anche se relative non al contenuto tipico di quest'ultimo, ma a distinte pattuizioni accessorie (nella specie, l'accordo compromissorio), rientrando tale facoltą nel potere di disposizione dei propri diritti, con la conseguenza che le modifiche preventivamente consentite vincolano, una volta apportate, anche l'aderente, dovendosi da questi considerare accettate.