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Articolo 1407 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Forma

Dispositivo dell'art. 1407 Codice Civile

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata(1).

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante [1889, 1918, 2011; 15 l.camb.; 17 l.ass.](2).

Note

(1) Fino a questo momento se il ceduto adempie nei confronti del cedente l'adempimento è valido.
(2) In tal caso non è nemmeno necessario osservare la procedura imposta dalla cessione del contratto.

Ratio Legis

La necessità del consenso o della notifica si spiega con il fatto che il contraente ceduto deve essere messo a conoscenza della modifica perchè, altrimenti, potrebbe ritenere di dover adempiere nei confronti dello stipulante originario.
Nel secondo comma si prevede una modalità di cessione del credito particolarmente rapida, che favorisce i traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1407 Codice Civile

Consenso preventivo alla cessione di contratto notifica o accettazione

Oltrecché contemporaneamente o susseguentemente alla cessione, l'adesione dell'altro originario contraente (ceduto) può esser data in via generale e preventiva. Ma, in tal caso, seguito l'effettivo trapasso del contratto, egli lo ignora; epperò la necessità della notificazione della cessione, o della sua accettazione, perché la sostituziore sia efficace nei suoi confronti. E, come nella cessione dei crediti (articolo 1264 cod. civ.) l'accettazione è svincolata dalla formalità dell'atto autentico, che richiedeva l'art. #1539# dell'abolito codice civile, e non è richiesta alcuna formalità speciale, lo stesso dovrà ripetersi per l'accettazione della cessione di contratto. E crediamo che nemmeno nel caso di notifica della cessione di contratto la legge abbia inteso riferirsi alla comunicazione data per atto legale, senza possibilità di equipollenti. Non v'è dubbio che, lessicalmente, notificare importi, anzitutto, far noto con atto legale o pubblico; e pensiamo che proprio per un tal riflesso, in tema di cessione di crediti, nell'art. 1265 cod. civ., corrispondente all'art. 95 L. O., si siano soppresse le parole «con atto di ufficiale giudiziario» che si leggevano in quest'ultimo. Ma, d'altro canto, anche senza il richiamo all'art. 94 L. O. (oggi art. 1264 cod. civ.), che era nell'art. 246 L. O. e che è stato eliminato nel corrispondente art. 1407 cod. civ., non si può pensare che in tema di cessione di contralto (corrente soprattutto nella vita del commercio), se ne voglia di più che in tema di cessione di crediti (che trova eguale posto nei rapporti civili e commerciali); e, se il citato art. 1264 ammette, in quest'ultima, la possibilità di equipollenti della notificazione, sarebbe assurdo immaginare che gli stessi non siano possibili nella cessione di contratto. Epperò, anche in questa, nei confronti del ceduto, basterà una comunicazione anche non seguita per atto legale; e, cioé, come è di uso nel commercio, anche per via di lettera raccomandata, perché ciò basta a dare quella conoscenza della cessione, di cui è parola nel citato art. 1264. Salva, s'intende, la prevalenza della notifica per atto legale, nel caso di concorso di più cessioni degli stessi diritti a più persone, giusta il precetto sancito nel citato art. 1265.

La girata del contratto

Il capoverso dell'articolo surriportato introduce nel nostro sistema un'innovazione auspicata da autorevoli scrittori, e cioè la girata del contratto. Quando, infatti, questo si racchiude, completo in tutti i suoi elementi, in una scrittura che porta la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce, senza bisogno dell'adempimento d'alcuna formalità, la sostituzione del giratario nella posizione del girante. Le regole che disciplinano siffatta girata saranno pur sempre quelle della cessione del contratto, eccezion fatta per la mancanza di qualsiasi notificazione al ceduto, o di qualsiasi accettazione da parte sua, dal momento che costui, munendo il documento di una clausola «all'ordine», manifestò, nella maniera più incondizionata, la sua volontà alla circolazione del contratto, così quasi come se si trattasse di un titolo all'ordine (cfr. art. 2008 cod. civ.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1407 Codice Civile

Cass. civ. n. 21576/2019

La clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art 1407 c.c., quanto di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all'uopo concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici.

Cass. civ. n. 4067/2014

Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la cessione contestuale dell'azienda del conduttore, non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non è opponibile al locatore sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni), sicché la conoscenza "aliunde" della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 cod. civ.

Cass. civ. n. 6157/2007

Ai sensi dell'art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 c.c. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.

Cass. civ. n. 14454/2006

La mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.

Cass. civ. n. 3547/2004

Atteso che la cessione del contratto costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto (per il quale è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente), qualora contratto trasferito sia un contratto con la P.A. (Nella specie convenzione urbanistica), la cessione, anche quando sia stata autorizzata preventivamente dal soggetto pubblico, non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure essa non l'abbia accettata in forma scritta, dovendosi escludere — per i principi che regolano la forma dei contratti in cui interviene la pubblica amministrazione — ogni spazio di efficacia per eventuali comportamenti taciti concludenti.

Cass. civ. n. 12384/1999

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica — salvo talune eccezioni —, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre, in essere una modificazione soggettiva del rapporto. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che il consenso alla cessione di un contratto di collaborazione potesse essere desunto dallo svolgimento da parte del prestatore di lavoro dell'attività a favore di un terzo indicato dall'originario committente come cessionario: ha precisato la S.C. che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi essenziali dell'originario rapporto fossero rimasti immutati).

Cass. civ. n. 11381/1996

Poiché il contratto di appalto non è fra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam, il consenso alla sua cessione, che può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione, non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.

Cass. civ. n. 10677/1993

A norma dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 19, D.P.R. 24 novembre 1970, n. 793, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, la cessione ex lege del contratto di assicurazione può ritenersi valida, in base alla legislazione speciale, solo nei confronti dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, e comunque tra l'assicurato e l'assicuratore, tale cessione rimane condizionata all'obbligo della comunicazione dell'avvenuta cessione del mezzo mediante l'esatta indicazione del cessionario, con l'applicazione della garanzia di polizza e favore dell'assicurato cessionario solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 1407 c.c.

Cass. civ. n. 1660/1973

Affinché possa verificarsi l'ipotesi di cui all'art. 1407 c.c. occorre che tutti gli elementi del negozio risultino dal documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» e che la cessione risulti o dalla girata apposta nel documento o dalla notificazione al ceduto della cessione stessa o dall'accettazione da parte del medesimo; senza di che non si produce la sostituzione del cessionario nella posizione del cedente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1407 Codice Civile

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Luciano B. chiede
mercoledì 29/07/2015 - Friuli-Venezia
“Signori buonasera,
sono titolare di un'attività professionale di assistenza alle imprese per l'ottenimento di agevolazioni concesse da normative regionali e nazionali comunitarie. Avendo costituito, in qualità di socio ed amministratore, una società a responsabilità limitata, desidero trasferire alla suddetta società la titolarità dei contratti di consulenza in essere: alcuni ancora completamente da adempiere, altri in cui la prima parte della prestazione, presentazione della domanda di agevolazione, è già stata eseguita e fatturata, resta da adempiere la seconda parte che consiste nella redazione del rendiconto finale di spesa.
Desidero ricevere un testo giuridicamente corretto, con cui il cliente possa accettare la cessione del contratto di consulenza.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 03/08/2015
La cessione del contratto è un istituto di larga applicazione nella prassi, disciplinato dagli artt. 1406 e seguenti del codice civile.
Il legislatore ne dà la seguente nozione: ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

Elemento chiave dell'istituto è il consenso della parte cosiddetta "ceduta".

Quanto alla forma, la legge non stabilisce particolari oneri, tanto che il consenso del ceduto può essere anche tacito.
Nel caso di specie, tuttavia, si chiede di suggerire una formula con cui il cliente ceduto possa prestare il consenso alla cessione in maniera espressa: scelta opportuna, visto che l'onere di provare il consenso del contraente ceduto ricadrà sempre su chi invoca la cessione del contratto, cioè, di regola, la parte cedente.

Il testo, nella formulazione più favorevole alla parte cedente, potrebbe avere il seguente tenore.

Il contratto n. _________ stipulato in data _________ - d'ora in poi Contratto - tra ___(professionista)___ - d'ora in poi Cedente - e ___(nome cliente)___ - d'ora in poi, Cliente - viene ceduto con il presente atto alla società _________ s.r.l.

Il Cliente presta il proprio consenso alla cessione del contratto per tutti gli effetti di legge, in particolare per quanto stabilito dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, senza formulare alcuna riserva, né espressa, né tacita.

Pertanto, a far data dalla sottoscrizione del presente atto:
1- ogni prestazione nascente dal Contratto a carico del Cedente dovrà essere eseguita dalla società 
_________ s.r.l.;
2- il Cedente viene liberato da ogni obbligazione nei confronti del Cliente, che con la sottoscrizione del presente atto lo libera espressamente ai sensi dell'art. 1408 c.c.;
3- ogni prestazione nascente dal Contratto a carico del Cliente, dovrà essere eseguita nei confronti della società _________ s.r.l. e non più del Cedente: eventuali prestazioni eseguite dal Cliente nei confronti del Cedente non avranno effetto liberatorio rispetto alle obbligazioni previste dal Contratto a carico del Cliente;
4- è esclusa la ripetizione al Cliente di pagamenti da questi già corrisposti al Cedente in base al Contratto;
5- il Cliente accetta, con la sottoscrizione del presente atto, la validità del Contratto, sollevando il Cedente dall'onere della garanzia di cui al primo comma dell'art. 1410 c.c.
6- il Cliente riconosce ed accetta
[il parziale adempimento del Contratto] eseguito dal Cedente, con esclusione della garanzia sull'adempimento del Contratto di cui al secondo comma dell'art. 1410 c.c.

Luogo e data ___________________

Firma Cedente ___________________
Firma Cliente ___________________
Firma Società ___________________


Si precisa che:
- al punto 2 si è inserita la dichiarazione espressa di liberazione del cedente, menzionata dal secondo comma dell'art. 1408, la quale consente di escludere che il cliente ceduto possa agire contro il cedente se il cessionario (la nuova società) non adempia le obbligazioni assunte;
- quanto previsto al punto 5 potrebbe essere eventualmente contestato dal cliente, in quanto non risulta opinione del tutto pacifica che l'obbligazione di cui al primo comma dell'art. 1410 possa essere convenzionalmente esclusa (rimanendo il cedente responsabile solo per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1266, primo comma, c.c.);
- il punto 6 può essere opportunamente integrato con la descrizione delle prestazioni già eseguite dalla parte cedente (in luogo delle parole [il parziale adempimento del Contratto]), in modo da farne accettare per iscritto l'adempimento da parte del cliente ed escludere così che nasca un obbligo di garanzia in capo al cedente.