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Articolo 1279 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

Dispositivo dell'art. 1279 Codice Civile

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta(1).

Note

(1) Ad esempio, perchè la moneta è fuori corso, come la lira in Italia.

Ratio Legis

Il legislatore fa salva la volontà delle parti di vincolarsi a pagare nella moneta, pur non avente corso legale, scelta all'atto della costituzione dell'obbligazione. Ciò fino al limite dell'impossibilità di procurarsi tale moneta: questo perchè, comunque, l'obbligazione può essere estinta con moneta avente corso legale.

Spiegazione dell'art. 1279 Codice Civile

Pagamenti di debiti in moneta estera

La facoltà che l' art. 1278 del c.c. accorda al debitore di pagare, anzichè in moneta estera, in moneta legale del suo Stato al corso del cambio nel giorno della scadenza, cessa, secondo l'art. 1279, se la moneta estera sia stata nel titolo dell'obbligazione indicata con la clausola « effettivo », o altra equivalente. Il debitore deve, in tal caso, eseguire il pagamento nella moneta estera convenuta. La facoltà accordata al debitore è infatti una facultas alternativa che non toglie che oggetto del debito sia la moneta estera e questa soltanto. Il creditore pertanto che in tal modo si è premunito, ha il diritto di esigere il pagamento del suo credito nella moneta estera convenuta.

Sennonchè può ben avvenire che la moneta convenuta, oltre a non avere corso legale nello Stato (circostanza che non toglie che essa possa venir pagata al creditore con effetto liberatorio per il debitore) non sia neppure in uso, o in corso nello Stato stesso, sicché al debitore « non sia possibile procurarsela ». Ora, per questo caso, che dovrà naturalmente venir provato dal debitore, l'art. 1279 riammette la facultas alternativa in solutione, accordando al debitore di liberarsi pagando in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza. II fatto di non potersi il debitore procurare le monete estere che dovrebbe pagare non toglie il fatto che queste però esistono, senza di che non avrebbe senso accordare al debitore di pagarle in moneta legale al corso del cambio. Si tratta dunque di una facilitazione accordata al debitore di addossare al creditore la noia e le spese necessarie per procurarsi, effettivamente quelle date monete a lui dovute. La clausola « effettivo » non è sacramentale e l'art. 1279 espressamente avverte che può essere sostituita con qualsiasi altra espressione equivalente

Occorre pertanto indagare quale sia lo scopo al quale le parti mirano con le clausole « effettivo » e con le altre equivalenti, e se, e fino a qual punto, questo scopo possa essere raggiunto. Ora ciò a cui le parti mirano è in pratica di evitare la conseguenza dannosa della svalutazione della moneta legale, svalutazione, d'altra parte, che ha pure conseguenze dannose per la pubblica economia, paralizzando il corso delle contrattazioni e il credito col gettare incertezze e dubbi laddove sarebbe desiderabile la certezza. Dato quindi che la moneta estera è, economicamente, moneta al pari di quella interna, nulla sembra si possa scorgere di illecito o meno corretto, in clausole con le quali le parti, nelle loro contrattazioni, pattuiscono la restituzione dei loro crediti in monete estere, come nel mutuo, nelle vendite, nelle affittanze ecc. Esempio: ti avevo dato in affitto un mio fondo per € 10.000: sopravvenuta una guerra e iniziata la svalutazione della moneta, ti rinnovo il contratto, ma solo a condizione che mi paghi il fitto in una certa quantità di grano, di uva e frutta e simili.

Come però già detto, questo punto era molto discusso, sotto la vecchia legislazione: molti infatti le ritenevano valide, ma non mancavano autori che per contro strenuamente ne sostenevano la nullità, considerandola contraria al principio secondo il quale i pagamenti devono essere dai rispettivi creditori accettati in moneta legale, principio, a loro avviso, inderogabile perché di diritto pubblico. II mutuante, pertanto, che avesse fatto un mutuo in Euro (carta-moneta), e che, per evitare il pericolo di ricevere alla scadenza la stessa somma numerica, ma gravemente svalutata, avesse pattuito che il mutuatario (debitore), potesse si restituire in carta-moneta, ma, non nella somma numerica in cui aveva ricevuto il mutuo, ma in una somma pari al numero di euro che sarebbero necessari per comperare tante monete d'oro, quante avrebbe potuto acquistare con la somma data a mutuo al momento della conclusione del contratto, avrebbe fatto un patto nullo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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