Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
578 Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento. Il codice civile del 1865 tanto non ebbe esatta idea della cessione, da comprendere in essa la vendita dell'eredità, che è cessione solo se si riferisce a crediti o ad altri diritti singolarmente considerati, e da non distinguerla nettamente dalla vendita, nella cui disciplina la confuse con l'
art. 1458 del c.c.. La vendita è in pratica la causa frequente della cessione dei crediti; ma non ne è la sola, perché la cessione può farsi anche a scopo di donazione (così espressamente l'
art. 1260 del c.c., primo comma), di pagamento, di accreditamento, ecc. Il nuovo codice civile, trattando in modo a sè stante la cessione dei crediti, riproduce il concetto di autonomia sostanziale al quale si è accennato; il che non ha un valore solamente scientifico, ma anche ripercussioni pratiche. Così, ad esempio, influisce sul problema della forma, che è quella richiesta per il tipo di negozio posto a base della cessione. La cessione solvendi causa non è negozio formale, e potrà provarsi per testi nei limiti stabiliti per i contratti (
art. 2721 del c.c.); la cessione donandi causa dovrà essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (
art. 782 del c.c.). Altra innovazione che tocca le linee generali della disciplina adottata dal vecchio codice civile per la cessione di crediti è l'abolizione del retratto litigioso (artt. 1546 e 1548 cod. civ. del 1865). Questa abolizione, già intervenuta nel campo delle obbligazioni commerciali, poteva senza danno estendersi a quello delle obbligazioni civili, dato che il nuovo clima delle relazioni giuridiche ne aveva ridotto l'applicazione a casi rarissimi e quasi mai meritevoli del trattamento della legge anastasiana: la litigiosità del credito ceduto dà luogo ad un'alea, e questa merita un adeguato compenso in una riduzione del prezzo della cessione.