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Articolo 1238 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rinunzia alle garanzie

Dispositivo dell'art. 1238 Codice Civile

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1240](1).

Note

(1) La non-presunzione è relativa, cioè ammette la prova contraria.

Ratio Legis

Le garanzie hanno carattere dipendente rispetto all'obbligazione principale, per cui non sarebbe logico che dalla rinuncia ad esse derivasse necessariamente rinuncia all'obbligazione principale. La dipendenza giustifica, invece, la regola inversa (v. 1239 c.c.).

Brocardi

Remissio pignoris

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

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