Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore(1).
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore(1).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 31837/2022
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore).Cass. civ. n. 6174/2020
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/12/2017).Cass. civ. n. 6463/2017
In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell'eccezione dell'esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all'estinzione dell'obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell'imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/11/2013).Cass. civ. n. 2672/2013
In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazioneCass. civ. n. 917/2013
In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!