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Articolo 452 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Dispositivo dell'art. 452 Codice Civile

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita [236, 240] o della morte può essere data con ogni mezzo [132](1).

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Note

(1) Posto che "rettificazione" è tanto la correzione di errori, quanto la ricostruzione di un atto andato smarrito o distrutto, se non sorgono contrasti il documento potrà essere formato in via di rettificazione; diversamente, dovrà instaurarsi un giudizio di stato (così Zaccaria).
La norma non si applicherà nel caso di mancanza dell'atto di cittadinanza; relativamente all'atto di matrimonio, invece, essa troverà applicazione solamente nel caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile (non essendo possibile alcuna documentazione del negozio solenne compiuto).

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nella ricerca della effettiva verità pur in assenza di prove documentali ufficiali, andate distrutte o smarrite: si tratta di una semplice riproduzione di un atto già formatosi correttamente.

Spiegazione dell'art. 452 Codice Civile

Anche questo articolo è, nella sostanza, una riproduzione dell'art. #364# del codice del 1865. Su due punti vi è stata più che una modificazione, una precisazione. Uno è quello concernente i mezzi di prova suppletiva. Dice, infatti, l'art. #364# che tale prova si può dare "tanto per documenti o per scritture quanto per testimoni". Si discusse al riguardo se l'enumerazione dei mezzi di prova dovesse intendersi come tassativa o semplicemente dimostrativa; ma dottrina e giurisprudenza divennero, poi, pacifiche interpretando l'articolo nel senso che l'enumerazione fosse dimostrativa e che gli altri mezzi di prova non fossero esclusi.
Con l'emendamento recato nell'art. 452 si è voluta eliminare la possibilità di qualsiasi dubbio e si è detto esplicitamente che la prova suppletiva può essere data con ogni mezzo, a meno che la legge stessa non abbia disposta in certi casi soltanto l'ammissione di determinati mezzi. Solo di questi ci si potrà allora valere anche per la prova suppletiva.
La filiazione, per esempio, si prova, a norma dell'art. 236, con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e, in mancanza di questo, col possesso continuo dello stato di figlio. La legge stessa esclude, dunque, in questo caso qualsiasi altro mezzo di prova.
L'altro punto su cui vi è un emendamento è l'enumerazione degli atti per i quali si può dare la prova suppletiva. L'art. #365# del codice del 1865 parla della "prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti"; nell'art. 452 del codice vigente si parla invece soltanto di "prova della nascita e della morte". È, cioè, omessa l'indicazione dell'atto di matrimonio, non perché la regola anzidetta non funzioni anche in questo caso, ma semplicemente perché essa è già espressamente enunciata nell'art. 132, il quale dispone che "nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

221 Era stata fatta la proposta di estendere la previsione del primo comma dell'art. 452 del c.c., relativo alla mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, sostituendosi alla menzione della prova della nascita o della morte quella della prova del contenuto degli atti in generale, poiché il contenuto degli stessi potrebbe essere costituito da un fatto diverso dalla nascita o dalla morte, come ad esempio il rapporto di adozione. Ma si è considerato che per l'adozione non può presentarsi la necessità, in caso di smarrimento o di distruzione dei registri, di dover ricorrere alla prova suppletoria eccezionale, poiché il vincolo di adozione è semplicemente annotato a margine dell'atto di nascita, mentre il titolo costitutivo è rappresentato dal decreto della corte di appello, che resta conservato in quell'ufficio giudiziario.

Massime relative all'art. 452 Codice Civile

Cass. civ. n. 22192/2020

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/06/2016).

Cass. civ. n. 9687/2011

L'atto di morte formato all'estero e riguardante un cittadino italiano deve essere trasmesso per via diplomatica o consolare per la trascrizione nei registri dello stato civile, atteso che solo attraverso detta formalità esso acquista la medesima efficacia probatoria degli atti dello stato civile formati in Italia. Nel caso in cui la trasmissione e la trascrizione siano mancate, occorre verificare se si verta nell'ipotesi in cui la prova della morte, ai sensi dell'art. 452 c.c. può essere data con ogni mezzo. Tale norma trova applicazione, tuttavia, soltanto nell'ipotesi in cui manchi qualsiasi registrazione dell'atto nei registri italiani od esteri ovvero quando non sia possibile avvalersi della prova privilegiata costituita dalle risultanze di tali registri. Ne consegue che, ove la registrazione della morte sia stata effettuata dall'ufficiale dello stato civile competente secondo la legge del luogo in cui l'evento si è verificato, la prova deve essere fornita mediante certificato rilasciato all'estero dall'autorità che ha formato l'atto accompagnato dalla legalizzazione della sottoscrizione dell'autorità estera da parte delle autorità consolari o diplomatiche secondo il modello previsto dall'art. 30 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 444, o, se il rapporto riguarda paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, mediante la formula "apostille". (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'efficacia probatoria di un certificato di morte, in originale, rilasciato dall'autorità competente degli stati Uniti e accompagnato da traduzione giurata, non ritenendo peraltro applicabile l'art. 452 c.c.).

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