In linea generale, se alcuno è abbiente e tale sua condizione economica possa affermarsi in termini inequivocabili, non può non valere la regola secondo cui uno stesso soggetto, nei limiti delle sue condizioni economiche, può essere tenuto a prestare gli alimenti anche ad una pluralità di bisognosi. La difficoltà sorge nell'apprezzamento di quel quantum e di quel momento oltre i quali equità vuole che si chiamino a contribuire, nei riguardi di alcuni dei bisognosi, altre persone che siano obbligate verso costoro in via successiva al primo chiamato.
La legge fornisce al giudice alcuni criteri direttivi: prossimità della parentela, considerazione comparativa dei bisogni, esistenza riguardo ad alcuni dei bisognosi di possibili obbligati di grado ulteriore. La decisione del giudice potrà escludere alcuni dei richiedenti, i quali si rivolgeranno ad altri possibili eventuali obbligati. Così, potrà ripartire il disponibile fra quelli che restano, o anche stabilire la effettiva legittimazione in testa ad uno solo.