Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino [254] [258] nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento(1).
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale(2)(3).
Note
(1)
Il comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39.
Le parole "figli di genitori che si trovino" sono state aggiunte dall'art. 61, D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2)
Si veda l'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificata dalla l. 31-12-1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 22 maggio 1993. Modifiche alla l. 4-5-1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla l. 28-3-2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).
(3)
Ai minori in stato di abbandono materiale o morale non si applicano le norme sull'affidamento, dal momento che l'attuale disciplina [v. 8 ss. l. 184/1983] considera la situazione di abbandono del minore come un presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità.