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Articolo 395 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Dispositivo dell'art. 395 Codice Civile

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto(2).

Note

(1) Per tale nomina occorrerà un decreto, valutate da parte del giudice l'opportunità e la convenienza di compiere l'atto negato dal curatore; tale decreto sarà reclamabile presso il tribunale ordinario (v. artt. 43, 45 disp. att.).
(2) Disposizione roformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La ratio della norma è chiaramente quella di consentire al minore emancipato di esprimere comunque la propria volontà, nonostante il dissenso ingiustificato opposto dal curatore.

Spiegazione dell'art. 395 Codice Civile

La norma prevede un'ipotesi "tipizzata" di conflitto di interessi, che si pone come norma speciale rispetto rispetto alla versione generale contemplata dall'art. 394 c.c. Sulla base di questa situazione potenzialmente pregiudizievole per l'incapace, quest'ultimo può ottenere dal giudice tutelare la nomina di un curatore speciale, il cui ufficio sarà limitato al compimento di un unico atto, differenziandosi per questo dalla figura del curatore ordinario, che vanta competenze generali.

La domanda si propone con ricorso e il giudice tutelare dovrà provvedere con decreto motivato, reclamabile entro dieci giorni davanti al tribunale ordinario.

Su tale disposizione ha inciso di recente la "Riforma Cartabia", sulla scorta della quale il legislatore ha inteso riorganizzare i procedimenti in camera di consiglio, limitando la competenza del tribunale a formare un collegio solo nei casi in cui sia previsto l'intervento del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la validità delle stime effettuate o la gestione adeguata di questioni comuni. In linea con questa intenzione programmatica, la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative all'esecuzione di atti da parte di persone incapaci (sia minori che adulti soggetti a misure di protezione) è stata soppressa, concentrandola esclusivamente nella figura giudice tutelare.
Di conseguenza, la disposizione qui commentata, non prevede più l'autorizzazione, quando necessario, del tribunale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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