I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43, 45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti:
- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
- 3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) in depositi [1834] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati(1).
Note
(1)
Le forme di investimento sono tra loro alternative, e l'ordine indicato dal legislatore non si ritiene essere vincolante. Permane comunque la generale responsabilità aquiliana del tutore il quale non abbia tempestivamente investito i capitali mantenendoli infruttuosi.