Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
165 Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione. E' stato rilevato non essere necessario stabilire che possa essere delegato il pretore, come si proponeva nel progetto, per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principi generali. Di fronte, tuttavia, alla regola, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, è sembrato opportuno prevedere espressamente cha il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, si è stabilito che, anziché al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale. Non si è creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, considerandosi che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario. Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (
art. 312 del c.c., n. 2 e n. 3), il ricorso per cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento. Nell'
art. 314 del c.c. è sembrato preferibile far menzione del "decreto che pronunzia l'adozione" invece "dell'atto di adozione", espressione questa usata dal progetto, in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anziché l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poiché è questo che costituisce l'adozione.