(1)Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251(2).
Note
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.
La Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 2002 n. 494, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. I "nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, c. 1, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato" poichè comporta la discriminazione dei figli incestuosi, in contrasto con i principi della Costituzione (in particolare dell'art. 30) sulla tutela dei figli. Si è così peraltro ribadito il diritto di ogni figlio ad ottenere uno status filiationis, elemento costituivo della cd. identità personale protetta anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (artt. 7 e 8).