(massima n. 1)
Il divieto di ricerca della paternitā posto dall'art. 278 c.c. nei casi in cui sia vietato il riconoscimento, opera agli effetti della dichiarazione giudiziale della paternitā e non quando il relativo accertamento sia necessario a fini diversi. (Nella specie, č stato ritenuto inoperante il divieto ai fini della pronunzia sulla domanda di separazione coniugale).