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Articolo 257 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Clausole limitatrici

Dispositivo dell'art. 257 Codice Civile

È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento(1).

Note

(1) La dichiarazione di riconoscimento deve essere pura, cosicché una clausola di condizione, termine o modus risulterebbe "pro non adiecta"; la dottrina più risalente si chiedeva addirittura come si potesse sottoporre a condizione o a termine una confessione di maternità (Bianchi, 1908).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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