Cass. civ. n. 19956/2021
Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l'eccezione di tardività di quest'ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio.
Cass. civ. n. 18601/2021
E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019).
Cass. civ. n. 6985/2018
E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità legittima, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/10/2014).
Cass. civ. n. 23973/2015
Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'inesistenza del rapporto biologico di filiazione, quale presupposto del diritto al mantenimento in favore del figlio riconosciuto, ha effetto retroattivo, in quanto rende privo di ogni reale giustificazione il successivo proseguirsi di ogni contribuzione, e consente, pertanto, di superare l'autorità del giudicato della pronuncia emessa in sede di separazione, avente ad oggetto il diritto al mantenimento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertando l'inesistenza del rapporto di procreazione, aveva rigettato la richiesta di corresponsione di quanto dovuto per il mantenimento del figlio per come statuito in sede separazione).