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Riconoscimento di paternità non veritiero

Famiglia - -
Riconoscimento di paternità non veritiero
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: la figlia ha diritto a mantenere il cognome del padre, nonchè al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 27 aprile 2016, ha affrontato un’interessante caso in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità del medesimo.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un coniuge aveva agito in giudizio nei confronti dell’altro e della figlia, chiedendo che il giudice accertasse e dichiarasse che la quest’ultima non era in realtà sua figlia, in considerazione della non veridicità del riconoscimento avvenuto nel 1997.

In particolare, l’attore esponeva di aver conosciuto la moglie nel 1995 e che la medesima, all’epoca, aveva già una figlia, nata nel 1993. I due si sposavano nel 1996 e, su richiesta della moglie, il marito riconosceva, nel 1997, la figlia della moglie, che assumeva, dunque, il cognome del marito.

Nel 2005, tuttavia, i coniugi si separavano e, da quel momento, i rapporti tra il padre e la figlia cominciavano a incrinarsi, “sino a divenire solo formali e a cessare del tutto nella primavera del 2008”.

La moglie, costituendosi nel giudizio di accertamento della non veridicità del riconoscimento, confermava le circostanze addotte dall’attore, precisando, tuttavia, che il medesimo “aveva deciso di riconoscere la figlia della moglie solo allo scopo di ottenere il congedo dal servizio militare” e che, dopo la separazione, egli “si era interessato della figlia, solo per un paio d'anni”.

A partire dal 2008, poi, l’attore era “era completamente sparito dalla vita della figlia sino ad avviare il giudizio di impugnazione del riconoscimento, dimenticando gli impegni precedentemente assunti”.

Anche la figlia si costituiva in giudizio, confermando di non essere la figlia biologica dell’attore e chiedendo al Tribunale di accertare che l’attore medesimo “dichiarando il falso, l'aveva riconosciuta”.

La figlia chiedeva, inoltre, al Tribunale di riconoscerle il diritto a mantenere il cognome dell’attore, oltre che il diritto al mantenimento e al risarcimento dei danni subiti.

La medesima, in particolare, precisava “di essersi illusa per anni di essere sempre nei pensieri del padre e ciò anche dopo la separazione tra le parti”, che egli, “dopo la separazione, aveva continuato a frequentarla per qualche tempo, le aveva fatto alcuni regali (…), le aveva dimostrato il suo affetto paterno”. Solo dal 2008, infatti, l’attore aveva cominciato “a disertare gli appuntamenti con la figlia, adducendo impegni improvvisi”.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la figlia evidenziava di chiedere “il risarcimento del danno morale ed esistenziale patito, a fronte del falso riconoscimento e a fronte dell'improvvisa scoperta della discrasia tra situazione reale e situazione legale; chiedeva inoltre di essere risarcita per il danno patito a causa del comportamento dell'attore, il quale si era spogliato dei doveri genitoriali, privando improvvisamente la figlia dell'affetto e della presenza paterna”.

Il Tribunale riteneva di dover accogliere la domanda dell’attore, promossa anche dalla figlia, ritenendola fondata.

Osservava il Tribunale, infatti, che la consulenza tecnica espletata (esame del DNA) aveva confermato l'esclusione della paternità.

Passando all’esame della domanda di poter conservare il cognome dell’attore, il Tribunale riteneva di poterla accogliere, in ragione di quanto previsto dall’art. 95 co 3 D.P.R. 396/2000, “essendo indubbio che tale cognome sia divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale della convenuta nell'ambito familiare e sociale”.

Anche le domande risarcitorie svolte dalla convenuta venivano ritenute meritevoli di accoglimento, essendo incontestato che l’attore aveva falsamente riconosciuto la figlia, pur essendo pienamente consapevole di non essere il padre biologico.

Tale condotta, secondo il Tribunale, integrava, peraltro, il reato di cui all’art. 483 codice penale.

Precisava il Tribunale, che non tanto il riconoscimento, ma anche e soprattutto il “successivo ripensamento” aveva determinato un danno risarcibile nei confronti della convenuta, in quanto la decisione di impugnare il riconoscimento era intervenuta “senza alcuna valida ragione e a distanza di diversi anni dal falso riconoscimento”.

Alla luce di tali considerazioni. Il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 codice civile.

Infatti, la condotta dell’attore, non poteva “ritenersi giustificata da un apprezzabile interesse (…) o, quantomeno, l’interesse perseguito dall’attore recede, nell’ambito di una valutazione comparativa, rispetto al contrapposto interesse della figlia alla conservazione della propria identità personale e del proprio status”.

In conclusione, dunque, secondo il Tribunale, la condotta dell’attore aveva determinato un “danno ingiusto, risarcibile secondo i consolidati principi in tema di responsabilità aquiliana, in quanto lede degli interessi meritevoli di primaria tutela e di valore preminente rispetto all’interesse alla riaffermazione del principio di verità biologica”.

Quanto, infine all’asserito diritto al mantenimento, il Tribunale non riteneva di poter accogliere la domanda svolta dalla convenuta, dal momento che la medesima era stata e risultava ancora “integralmente mantenuta dalla madre, secondo i patti liberamente conclusi dai genitori in sede di separazione consensuale”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava il difetto di veridicità del riconoscimento operato dall’attore nei confronti della convenuta, disponendo che la medesima potesse mantenere il cognome dell’attore, in quanto “divenuto segno autonomo distintivo della sua identità personale”.

Inoltre, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta, il Tribunale condannava l’attore al risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima subito, liquidato in euro 40.000.


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