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Articolo 185 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Amministrazione dei beni personali del coniuge

Dispositivo dell'art. 185 Codice Civile

All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale [167-171 c.c.] si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217(1).

Note

(1) Le norme richiamate riguardano le ipotesi in cui un coniuge (pur nel regime patrimoniale di separazione) amministri i beni dell'altro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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