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Articolo 133 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Dispositivo dell'art. 133 Codice Civile

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli(1).

Note

(1) La norma disciplina l'estensione degli effetti civili di una sentenza penale, che faccia risultare la prova di un matrimonio; il requisito base è che il petitum dedotto nel processo penale vertesse sugli stessi fatti da registrare in sede civile, e che gli stessi siano stati ritenuti rilevanti (quindi oggetto di trattazione apposita, e reativo accertamento) nella sede di provenienza.
Archetipo che non desta problemi applicativi risulta essere il procedimento penale a carico dell'ufficiale di stato civile per alterazione dell'atto di matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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