Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 133 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Dispositivo dell'art. 133 Codice Civile

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli(1).

Note

(1) La norma disciplina l'estensione degli effetti civili di una sentenza penale, che faccia risultare la prova di un matrimonio; il requisito base è che il petitum dedotto nel processo penale vertesse sugli stessi fatti da registrare in sede civile, e che gli stessi siano stati ritenuti rilevanti (quindi oggetto di trattazione apposita, e reativo accertamento) nella sede di provenienza.
Archetipo che non desta problemi applicativi risulta essere il procedimento penale a carico dell'ufficiale di stato civile per alterazione dell'atto di matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!