Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio(1)(2).
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze(2).
[Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97](3).
Note
(1)
Al ricorrere di gravi motivi potranno essere ridotti i termini di durata delle pubblicazioni di cui all'
art. 95 del c.c.. Nel caso di gravissimi motivi il comma 2 del medesimo articolo permette l'omissione della pubblicazione. L'ufficiale dello stato civile dovrà comunque menzionare d'ufficio, ex art. 54 d..R. 396/2000, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata.
(2)
Il comma è stato così sostituito dall'art. 137 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3)
Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. rubricato
"Omissione della pubblicazione", "
quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'art. 100 del c.c. gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione prevista per chi richiede le pubblicazioni".