Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7(1).
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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Il Regio Decreto, 14 Ottobre 1913, n. 1178 così come il Regio Decreto, 18 Giugno 1931, n. 778 sono stati abrogati dagli artt. 52 ss. del D.P.R., 14/11/2002, n° 313, denominato “Testo unico sul casellario giudiziale”, il quale ha sostituito i dati “ cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona designata” (artt. 15 e 24 rispettivamente dei due decreti sopracitati) con l'indicazione di “nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti” (art. 4 Testo Unico).
Ad ogni modo, si precisa che il cosiddetto soprannome o pseudonimo trova nell'ordinamento italiano adeguata tutela al pari del nome, così come sancito dall' art. 9 del c.c.. Semplicemente lo stesso riveste rilevanza giuridica in caso di sua violazione (usurpazione del nome, per esempio) qualora venga utilizzato da una persona in modo che abbia acquistato la stessa importanza del nome.
Pertanto, qualora il soprannome abbia tale rilevanza può essere ancora inserito nei certificati del casellario in quanto elemento identificativo del soggetto.