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Articolo 8 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Incentivo all'autoimprenditorialitą

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio(3).

2. L'erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare(3).

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa(1)(3).

3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità(3).

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale(2).

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 33, commi 1 e 3) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (...) Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo".
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 aprile - 20 maggio 2024, n. 90 (in G.U. 1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata".
(3) La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 176, lettera a)) la modifica dell'art. 8, comma 1; (con l'art. 1, comma 176, lettera b)) la modifica dell'art. 8, commi 2 e 3; (con l'art. 1, comma 176, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 8.

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F. O. chiede
giovedģ 25/06/2026
“Nel 2018 ho percepito la Naspi anticipata e ho aperto la Partita Iva per una nuova attività .
Contemporaneamente (a causa di informazioni sbagliate) firmo contratti a chiamata per pochi giorni lavorativi al mese e per poche centinaia di euro.
Comunicavo anche le giornate di lavoro dal sito INPS sezione Naspicom.

Nel 2024 l'INPS richiede l'intero importo di 18.000 euro

Presento ricorso (ottobre 2024) che viene respinto (5 dicembre 2024)

Alla luce delle nuove sentenze della Cassazione, in particolare l'ordinanza n.8422 del 31 marzo 2025, vi sono I TEMPI e le motivazioni per presentare ricorso?

Preciso che l'attività dell'azienda per la quale ho chiesto la Naspi anticipata, è proseguita fino a dicembre 2021

Attualmente dal sito dell'INPS la pratica risulta nello stato "studio legale".

Grazie

Consulenza legale i 30/06/2026
La NASpI anticipata è la misura che consente al lavoratore avente diritto alla NASpI di ottenere anticipatamente l'importo della prestazione spettante, quale incentivo per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'impresa individuale, per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, oppure per sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che ha dato luogo alla NASpI.

Tuttavia, il beneficiario sarà tenuto a restituire l'indennità se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità, se fosse stata erogata mensilmente, sarebbe stata corrisposta. L'unica eccezione prevista riguarda il rapporto di lavoro derivante dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

In merito rileva l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8422 del 31 marzo 2025: La Corte ha affermato che l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali) deve essere interpretato, alla luce dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, nel senso che l'obbligo restitutorio non è necessariamente integrale, ma può essere limitato alla parte dell'anticipazione corrispondente al periodo di lavoro subordinato, quando l'attività autonoma per la quale è stata concessa la NASpI anticipata sia stata effettivamente avviata e proseguita e il lavoro subordinato non abbia comportato l'abbandono dell'iniziativa imprenditoriale.

Nel caso descritto, quindi, assumono particolare rilievo, sotto il profilo difensivo, le circostanze secondo cui:
  • l'attività autonoma avviata con la partita IVA è proseguita fino a dicembre 2021;
  • i rapporti di lavoro subordinato erano costituiti da contratti intermittenti ("a chiamata"), di durata limitata e con compensi modesti.

Ferno restando che tali elementi non determinano automaticamente l'illegittimità della richiesta di restituzione, sono tuttavia coerenti con il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui occorre verificare se l'attività autonoma incentivata sia stata realmente esercitata e se il lavoro subordinato abbia avuto carattere soltanto occasionale o accessorio rispetto ad essa, evitando una restituzione integrale sproporzionata rispetto alla finalità della norma.

Con riferimento al caso in esame pertanto, alla luce dell'orientamento espresso dalla Cassazione, sussistono elementi giuridici idonei a sostenere un ricorso giudiziale, fondato sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, chiedendo che l'eventuale obbligo restitutorio sia rideterminato secondo i criteri di proporzionalità indicati dalla Corte di Cassazione, anziché applicato nella misura integrale di euro 18.000.

Quanto al termine, si assume che il ricorso amministrativo sia stato respinto il 5/12/2024; ne consegue che sussistono ancora i termini per proporre ricorso giudiziale, in quanto l'azione davanti al giudice del lavoro è soggetta al termine di decadenza di tre anni previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.

Pertanto, in linea generale, il termine scadrebbe il 5 dicembre 2027.