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Articolo 73 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Norma di rinvio

Dispositivo dell'art. 73 TUPI

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Massime relative all'art. 73 TUPI

Cass. civ. n. 15337/2008

In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto al trattenimento in servizio per un biennio, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - la cui norma non è stata abrogata ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, non riguardando strettamente "gli istituti del rapporto di lavoro", non ha cessato di produrre i suoi effetti neppure all'esito della sottoscrizione del secondo contratto collettivo di comparto - sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al datore di lavoro ed è insuscettibile di caducazione anche ad opera della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove prevedano l'automatica cessazione del rapporto di lavoro al compimento dell'ordinario limite di età, sono inapplicabili, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore.

Cass. civ. n. 21032/2006

Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del C.C.N.L. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione l'art. 55 di quest'ultimo D.Lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo D.Lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al D.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "tempus regit actum", ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza.

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