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Articolo 56 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Impugnazioni delle sanzioni disciplinari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 56 TUPI

Articolo abrogato dall’art. 72, co. 1, lett. c), D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.]

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