1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.