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Articolo 131 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Relazione al Parlamento

Dispositivo dell'art. 131 Testo unico stupefacenti

1. Il Ministro per la solidarietą sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attivitą relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivitą di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

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