[1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 258 (lire cinquecentomila). 4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.]