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Articolo 69 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 69 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

[1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze. 2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). 3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.]

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