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Articolo 58 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Domanda per il permesso di transito

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico stupefacenti

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore č tenuto a presentare domanda al Ministero della sanitā secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

  1. a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di destinazione;
  2. b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autoritā consolari italiane.

4. Il transito č ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

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