1. L'analisi sul campione č disposta dal Ministero della sanitā ed č effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanitā a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanitā.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puō utilizzare il campione affidatogli per la custodia.