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Articolo 110 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Servizio civile

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 110 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, č nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puō, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunitā terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivitā volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attivitā trascorso nella comunitā terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unitā sanitaria locale č valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunitā terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unitā sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autoritā militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autoritā militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunitā terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unitā sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attivitā nella comunitā terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unitā sanitaria locale, l'autoritā militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.]

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